Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 22 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
4 Pareri espressi sui singoli articoli
4.1 Legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA
4.1.1 Titolo
Uni FR chiede una modifica del titolo: «Loi fédérale sur l’utilisation de l’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues.…».
4.1.2 Articolo 1
SH, ZH, CFEGU, IML Berna, SSML, CPS, SCPCS, ACPGS chiedono che si distingua
chiaramente a livello di legge tra profili del DNA da materiale biologico pertinente al reato e profili del DNA da rilevamento segnaletico di persone. Si osserva ripetutamente che questa distinzione non è considerata o compresa. Già in questa sede si sottolinea come, per le indagini in procedimenti penali, la fenotipizzazione vada effettuata esclusivamente sulle tracce biologiche raccolte e non sulle persone sottoposte a rilevamento segnaletico; vengono avanzate proposte concrete di formulazione e suddivisione (lett. a–e). L’articolazione delle disposizioni nella legge dovrebbe dunque essere migliorata per fare in modo che sia sempre chiaro se una norma faccia riferimento a profili del DNA da materiale biologico messo al sicuro o a profili del DNA da striscio della mucosa orale.
BS, CFEGU, IML Berna, SGMR suggeriscono di inserire un nuovo punto (lett. e) nell’elenco delle disposizioni che preveda l’utilizzo della fenotipizzazione per identificare persone sconosciute decedute al di fuori dei procedimenti penali.
Capoverso 2
GDS, dirittifondamentali.ch criticano il fatto che la fenotipizzazione vada ben al di là degli scopi previsti da questo capoverso, violando così il principio di determinatezza.
4.1.3 Articolo 2 (Profilo del DNA, fenotipizzazione e uso previsto)
Capoverso 1
FSA afferma che l’articolo 2 capoverso 1 della legge sui profili del DNA dovrebbe prevedere una riserva a favore della fenotipizzazione ai sensi del capoverso 2, poiché diversamente la legge sarebbe in sé contraddittoria.
Capoverso 2
GE, AJP, Uni FR si esprimono con estrema cautela in ordine alla fenotipizzazione, in quanto non esisterebbero sufficienti informazioni scientificamente fondate e convincenti circa l’affidabilità di questa tecnica. Se ciononostante dovesse essere introdotta, caratteristiche quali il colore della pelle e la discendenza biogeografica rappresenterebbero un problema politico ed etico. Uni FR sostiene come si debba auspicare che rimanga la limitazione a caratteristiche esteriori visibili e non si aprano le porte all’analisi di caratteristiche più problematiche. GDS, dirittifondamentali.ch si esprimono con parole nettamente negative: la fenotipizzazione porterebbe a una categorizzazione mirata delle persone in base al colore della pelle o all’origine etnica , con conseguenze che colpirebbero soprattutto le minoranze. I risultati della fenotipizzazione potrebbero quindi gettare sistematicamente il sospetto generale su determinate fasce della popolazione. Considerando anche la possibilità di indagini a tappeto ai sensi dell’articolo 256 AP-CPP, c’è da aspettarsi per il futuro un incremento del fenomeno de l razzismo istituzionale.