Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 22 pagine
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AG, SG, PLR, pvl, PS, CP, SSDP ritengono corretto in termini di proporzionalità che si debbano poter rilevare esclusivamente le caratteristiche fisiche visibili esteriormente e riscontrabili da eventuali testimoni oculari, inserite in un elenco definito in modo preciso. PLR, pvl sostengono che la legge non riuscirebbe mai a tenere il passo con i progressi scientifici e che per l’ammissione di altre caratteristiche dovrebbe essere di volta in volta necessaria una modifica della leg ge. A fronte della gravità dell’ingerenza nei diritti della personalità del soggetto interessato e della conseguente necessità della determinatezza della base legale, la soluzione da preferire sarebbe però l’esaustività dell’elenco. Si dovrebbe chiedere che tale natura esaustiva dell’elenco sia espressamente prevista dalla legge. PS, biorespect (proposta di formulazione) sono contrari all’utilizzo della caratteristica della discendenza biogeografica: da un canto non si tratterebbe di una «caratteristica esteriore visibile», dall’altro è in dubbio l’utilità di tale caratteristica ai fini dell’identificazione personale nel perseguimento penale . Infine biorespect chiede una «formulazione potestativa».
BE, BL, FR, JU, LU, NE, OW, TI, VS, ZG, ZH, CCPCS, CPS, SCPCS, ACPGS esprimono riserve
in ordine alla limitazione alle caratteristiche esteriori visibili. Questi partecipanti chiedono che sia ammessa l’individuazione di tutte le caratteristiche «che possono servire a far luce sul reato». Affermano che anche predisposizioni genetiche accertate, come ad esempio il daltonismo, potrebbero essere utili ai fini delle indagini di polizia. La polizia ha inoltre esperienza nel differenziare quali informazioni vanno utilizzate per una ricerca pubblica e quali solo internamente. Poiché ai sensi dell’articolo 258b AP-CPP la fenotipizzazione è prevista solo in caso di crimini, nell’ambito della lotta ai crimini e del chiarimento dei medesimi è plausibile consentire la determinazione di tutte le caratteristiche che possono servire a far luce sul reato. L’eventuale limitazione potrebbe essere ordinata, di caso in caso, dall’autorità giudicante che sarebbe in ogni caso legata al criterio di proporzionalità.
FR, LU e ZH ritengono che, oltre alle caratteristiche esteriori visibili, debba essere ammessa anche la ricerca di informazioni sullo stato di salute. FR propone concretamente di stralciare il secondo periodo del capoverso 2 e di introdurre un nuovo periodo secondo cui in caso di pene detentive non inferiori a tre anni si debbano poter esaminare caratteristiche non visibili. Al contrario IML Berna e SSML chiedono che l’articolo 2 preveda espressamente in un secondo periodo aggiuntivo che non si possano cercare informazioni sullo stato di salute . CPS, SCPCS, ACPGS sostengono che la conoscenza di anomalie genetiche ravvisabili esteriormente (ad es. trisomia 21) potrebbe «affinare» notevolmente i risultati della ricerca. Questi partecipanti alla consultazione chiedono che sia vagliata l’adozione di una formulazione della legge (art. 2) secondo cui «in linea di principio» non si possono effettuare ricerche sullo stato di salute.
Viene vista come particolarmente problematica l’elencazione esaustiva delle caratteristiche. AR,
BE, BL, BS, FR, GL, GR, OW, SH, ZG, CCPCS, CDDGP, SSML, CPS, SCPCS sostengono che
in quest’ambito la ricerca continua a progredire e in nessun caso l’elenc o dovrebbe essere esaustivo, o meglio sarebbe più opportuno rinunciare del tutto a un’elencazione, essendo altresì necessario relativizzare l’utilità delle caratteristiche previste dalla legge.
AI, GL, JU, LU, NE, TG, TI, VS, ZH, CURLM, CFEGU, IML Berna, ACPGS, CPS, SCPCS
ritengono che sia inappropriato stabilire esaustivamente a livello di legge quali caratteristiche esteriori si possano rilevare. Sarebbe più opportuno che il Consiglio federale definisca l’elenco di tali caratteristiche in un‘ordinanza in modo da poterlo adeguare di volta in volta allo stato delle conoscenze scientifiche riconosciute, in conformità al principio sancito dall’a rticolo 139 CPP secondo il quale per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Nella legge andrebbero elencati a mero titolo esemplificativo gli esempi principali di caratteristiche («in particolare»). Ciò sarebbe giustificato poiché l’esito della fenotipizzazione non viene registrato in alcun sistema d’informazione di polizia e non funge da mezzo di prova ma solo da strumento d ’indagine. CFEGU (lett. a–d) e IML Berna avanzano proposte di formulazione.
AR, GL, SH, CDDGP propongono un nuovo capoverso 3 che permetta al Consiglio federale di dichiarare, in forza degli sviluppi tecnici, l’ammissibilità di altre analisi fenotipiche relative al donatore della traccia.