Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 22 pagine

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BE, BL, GE, LU, OW, SZ, PLR, CCPCS, SCPCS, ACPGS sono favorevoli all’adozione di un termine di cancellazione decennale di cui alla lettera b per le persone decedute. biorespect respinge questo termine di cancellazione, ritenendo che andrebbe mantenuta la norma originaria secondo cui i profili del DNA debbano essere cancellati subito dopo il decesso della persona in questione.

Capoverso 2

AG (con riserva sulla seguente questione di fondo concernente la cancellazione dei profili di autori

di reato condannati), AR, BE, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, PLR, CDDGP, CCPCS, SSDP

approvano che i termini di cancellazione vengano in futuro calcolati a decorrere da una data uguale per tutti (data della sentenza). Secondo la CCPCS c’è una certa fiducia circa la possibilità che gli oneri amministrativi possano ridursi leggermente con il nuovo disciplinamento. Sono approvati i singoli termini di conservazione proposti. Si ritengono inoltre giusti i termini ampi previsti per reati passibili di una pena detentiva superiore a dieci anni. Secondo AG, AR, FR, SH, ZH, CDDGP la data di passaggio in giudicato o di esecutività della sentenza penale permetterebbero una maggiore chiarezza e quindi una maggiore certezza del diritto , oltre a consentire un risparmio in termini di risorse. GL chiede una soluzione più semplice per quanto riguarda la decorrenza dei termini che permetta di ridurre gli oneri amministrativi e di semplificare l’accertamento del diritto.

Secondo FR alla lettera a la locuzione «avec sursis» dovrebbe essere collocata dopo «peine pécuniaire».

BL, VS, ACPGS chiedono, a fini di ulteriore semplificazione, che dal momento del rilevamento dei dati segnaletici o dell’allestimento del profilo del DNA inizi a decorrere un termine uguale per tutti (ad es. 30 anni), andando così a ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi. Anche la CCPCS sostiene che sarebbe stato auspicabile collegare il termine al momento del rilevamento dei dati segnaletici. Con la soluzione proposta nel progetto di revisione si potrebbe, come prima, stabilire un termine definitivo solo dopo l’emanazione della sentenza. Inoltre tale decisione potrebbe essere assunta dall’«autorità competente» solo nel momento in cui anch’essa venga a conoscenza della sentenza. Anche facendo riferimento alla data della sentenza, sarebbe comunque importante che le sentenze siano notificate solo una volta passate in giudicato, in modo da evitare correzioni ripetute nel corso del pr ocedimento. Sarebbe problematico se l’autorità di esecuzione non comunicasse la liberazione all’autorità competente e si omettesse così di adeguare il termine di cancellazione. Per questi casi andrebbe regolamentata o introdotta la chiara attribuzione di responsabilità all’autorità di esecuzione.

AG, SSDP propongono di riesaminare l’ipotesi di non cancellare i profili di autori di reato condannati. Si nutre il dubbio che per gli autori di reato condannati sia davvero necessaria la cancellazione periodica dei profili in virtù del principio di proporzionalità, tanto più che la conservazione permanente in caso di autori di reato condannati non contrasterebbe con il principio della presunzione d’innocenza. Propongono inoltre l’estensione dei termini di cancellazione a 30 anni. Occorrerebbe verificare se sia effettivamente giustificato fissare termini di cancellazione inferiori a 30 anni per autori di reato minorenni e per adulti condannati per reati meno gravi.

BL chiede che il termine di cancellazione per tutte le condanne a pene detentive fino a un massimo di tre anni o a pene pecuniarie sia fissato a 20 anni. Non si ritiene necessaria la differenziazione tra le lettere a e b, trattandosi dei medesimi reati. Non convince l’argomentazione secondo cui la conservazione deve dipendere dal fatto che sia stata comminata una pena con o senza condizionale.

SO osserva che, in mancanza di opposizione, un decreto d’accusa diviene sentenza (art. 354 cpv. 3 CPP). Poiché con la modifica della legge sui profili del DNA il termine di cancellazione verrebbe stabilito direttamente nella sentenza, andrebbe integrato in tal senso anche l’elenco di ciò che dev’essere indicato nel decreto d’accusa di cui all’articolo 353 capoverso 1 CPP.