Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 22 pagine

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legge farebbe supporre che, sulla base del presente articolo, a livello di ordinanza in futuro l’accreditamento dei laboratori per l’analisi del DNA debba dipendere dalla loro capacità di analizzare anche il DNA mitocondriale, il che è considerato un’inutile limitazione.

SO ritiene che quantomeno per l’indagine a tappeto si dovrebbe rinunciare all’esecuzione obbligatoria di analisi supplementari e che, nel singolo caso, l’ordine di procedere a tali analisi debba rientrare nel potere discrezionale delle autorità.

Secondo FSA questa disposizione dovrebbe piuttosto essere prevista dal CPP.

Per ODAGE la locuzione «al minimo» sarebbe troppo vaga, considerata l’ingerenza nei diritti fondamentali.

4.1.6 Articolo 6

BL, BS (proposta di testo), FR, JU, NE, OW, SH, SO, TG, TI, VS, ZH, CURML, CFEGU, IML

Berna, CCPCS, SSML, ACPGS chiedono che l’utilizzo della fenotipizzazione sia esplicitamente menzionato in questo capoverso, in analogia all’articolo 1. Con l’autorizzazione di ricorrere alla fenotipizzazione per identificare cadaveri o parti di cadavere di persone sconosciute, si potrebbe ridurre sensibilmente l’onere della polizia.

BL, FR ritengono vi sia una lacuna in riferimento alla seguente situazione : una persona condannata, il cui profilo del DNA si trova legittimamente nella banca dati, scompare. Nell’articolo 6 andrebbe creata una pertinente base legale che permetta di continuare a conservare il profilo anche una volta trascorso il termine di cancellazione al fine di poter identificare a posteriori il cadavere eventualmente rinvenuto di tale persona . FR propone una formulazione al riguardo.

4.1.7 Articolo 8 capoverso 4

IML Berna propone di parlare di «provenienza» anziché di «appartenenza razziale».

4.1.8 Articolo 9 (Conservazione dei campioni e utilizzo durante la conservazione)

PS chiede lo stralcio dell’articolo 9 AP-legge sui profili del DNA.

Capoverso 1

JU considera questa disposizione una miglioria, poiché permette di evitare il prelievo di altri campioni. AG, SSDP approvano l’allungamento della durata di conservazione a 15 anni. IML Berna, SGMR considerano positivamente l’introduzione di un termine di conservazione generalmente valido che consentirebbe di gestire i campioni in modo più semplice e meno soggetto a errori.

biorespect, GDS, dirittifondamentali.ch, ODAGE sono contrari all’estensione della durata di conservazione a 15 anni. Secondo biorespect si dovrebbe mantenere il periodo attualmente previsto di tre mesi. ODAGE chiede un’integrazione del testo («per un periodo massimo di 15 anni»), in modo da tenere conto di quanto previsto dall’articolo 9a capoversi 2 e 3. Secondo GDS, dirittifondamentali.ch quest’estensione è in contrasto con i principi di legalità e di non retroattività.

Capoverso 2