Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 22 pagine
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dovrebbe trovare applicazione eventualmente solo come ultima ratio e solo in caso di crimine grave contro la vita e l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la libertà (FSA: per «crimini puniti con una pena detentiva minima di un anno»); questi crimini andrebbero inoltre specificati in un elenco di reati. Sarebbe altresì appropriato affidare il potere di disporre questa misura a un giudice dei provvedimenti coercitivi. Anche IML Berna solleva la questione se la competenza dispositiva in ordine a una ricerca allargata non debba spettare al giudice dei provvedimenti coercitivi. biorespect, AJP ritengono che la ricerca di legami di parentela non sia in linea di massima idonea quale strumento d’indagine: oltre al rischio d’errore, si tratterebbe di una grave ingerenza nei diritti della personalità di chi ha commesso il reato e della sua famiglia, andando quindi a favorire la stigmatizzazione di determinati gruppi sociali e familiari. Inoltre secondo AJP andrebbe vagliata l’ipotesi di collocare la misura nell’articolo 258 CPP (rimando all’art. 256a CPP).
BS, IML Berna chiedono per altro che la regolamentazione prevista per la ricerca allargata valga anche per la ricerca del profilo del cromosoma Y nel relativo sistema d’informazione. Sostengono che sia nell’AP-legge sui profili del DNA che nell’AP-CPP manchino i criteri necessari per ordinare la ricerca del profilo del cromosoma Y.
Secondo FSA manca la definizione di un momento, da sancire nel CPP, che assicuri che il parametro di ricerca allargata non sia esageratamente estensivo. Occorre considerare anche che la ricerca di legami di parentela dovrebbe essere concepita in modo da essere restrittiva, poiché disattende il diritto di non deporre dei parenti stretti. A questo riguardo si fa riferimento alla limitazione già vigente di cui all’articolo 168 capoverso 4 CPP.
CURML propone di inserire nel presente articolo anche l’identificazione di cadaveri di persone sconosciute (proposta di formulazione).
GDS, dirittifondamentali.ch approvano che sia creata una base legale. Si chiedono tuttavia se la regolamentazione proposta rispetti i diritti fondamentali, con particolare riferimento ai diritti riconosciuti nel procedimento penale. Sarebbe fondamentale introdurre regole più precise nel CPP e nella legge sui profili del DNA. Ad esempio nel CPP dovrebbe assolutamente essere sancito se i «parenti» sono persone informate sui fatti o testimoni, poiché a tale definizione sono legati importanti diritti riconosciuti nel procedimento penale. Inoltre nella legge sui profili del DNA si dovrebbe assolutamente stabilire il livello di corrispondenza di un «riscontro quasi positivo» nella banca dati dei profili del DNA o fino a quale grado sia ammesso il confronto. Solo introducendo una pertinente norma sarebbe possibile restringere le dimensioni del gruppo di parenti. Diversamente l’autorità di perseguimento penale disporrebbe di un eccessivo potere discrezionale nell’allestire l’albero genealogico e nella presa di contatto. Si chiede che queste modifiche non siano trattate separatamente dal progetto 19.048, Modifica del CPP in attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (Adeguamento del Codice di procedura penale).
4.2.4 Articolo 258b (Fenotipizzazione)
AG, BS, Privatim, Uni FR, UCS ritengono che, per ragioni di proporzionalità, il ricorso a titolo sussidiario alla fenotipizzazione sia imprescindibile e vada quindi regolamentato nella legge. La fenotipizzazione rappresenterebbe una grave ingerenza nei diritti della personalità dell’interessato, per cui tale misura – come d’altronde la ricerca allargata di legami di parentela e l’indagine a tappeto – dovrebbe essere disposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi. In questo modo si terrebbe conto della gravità dell’ingerenza, assicur ando che si faccia ricorso a questo strumento solo a titolo sussidiario. Inoltre BS, ZH approvano la limitazione della fenotipizzazione ai soli crimini. Mentre BS si dichiara, stante la gravità dell’ingerenza, favorevole all’applicazione solo a crimini gravi contro la vita e l’integrità della persona (e a un elenco di delitti corrispondenti), ZH respinge la limitazione a crimini gravi. ZH avanza la seguente proposta di formulazione: al fine di far luce su un crimine, è possibile disporre per il materiale biologico pertinente al reato (tracce) una fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della legge sui profili del DNA.