Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 22 pagine

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Sono pervenuti 51 pareri, nello specifico si sono espressi:

- 23 Cantoni;

- 7 partiti;

- 1 associazione mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;

- 20 altre associazioni e istituzioni.

Hanno espressamente rinunciato a esprimersi 3 associazioni e istituzioni (TF, TPF, ASM).

Il presente rapporto è da intendersi come un riassunto dei risultati della procedura di consultazione. Per quanto attiene le motivazioni dettagliate e i vari pareri individuali dei partecipanti alla procedura (nel prosieguo: partecipanti) si rimanda alla versione originale dei pareri3.

3 Valutazione generale

A. In generale

Favorevoli

43 partecipanti (22 Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VS, ZG, ZH; 6 partiti: PBD, PPD, PLR, pvl, PS, UDC; 15 organizzazioni e istituzioni: CP, CURML, CFEGU, CDDGP, CCPCS, Privatim, ODAGE, SSML, IML Berna, SSDP, CPS, UCS, SSDPM, SCPCS, ACPGS) sono di massima favorevoli all’avamprogetto. In generale valutano positivamente l’incremento delle possibilità di ricerca nella procedura penale e il nuovo disciplinamento dei termini di conservazione dei profili del DNA. La definizione di termini uniformi permetterebbe di semplificare notevolmente la procedura di cancellazione e di aumentarne l’affidabilità. Ne conseguirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per le autorità di esecuzione, venendo così soprattutto incontro alle autorità di perseguimento penale.

Contrari

8 partecipanti (1 Cantone: GE, 1 partito: PES, 6 organizzazioni e istituzioni: AJP, biorespect, GDS, dirittifondamentali.ch, FSA, Uni FR) hanno espresso il loro riserbo o netto rifiuto nei confronti delle nuove possibilità di ricerca, soprattutto della fenotipizzazione. In particolare questa nuova tecnica è stata oggetto di critiche: le ingerenze previste nei diritti fondamentali sarebbero sproporzionate rispetto agli obiettivi auspicati, non esisterebbero informazioni fondate e convincenti sull’affidabilità della fenotipizzazione e infine sussisterebbe il rischio che le caratteristiche quali il colore della pelle o la discendenza biogeografica portino a lla profilazione razziale. Se tale tecnica dovesse tuttavia essere introdotta, viene chiesto che si possa far ricorso alla fenotipizzazione unicamente come ultima ratio per far luce sui reati più gravi. Nel complesso, i rischi che si producano gravi ingerenze nei diritti fondamentali sono reputati maggiori rispetto al potenziale aumento dell’efficienza delle autorità di perseguimento penale.

3 Consultabili all’indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Co nsultazioni > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFGP.