Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 22 pagine

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tutte le tracce pertinenti ai reati). Quest’omissione creerebbe confusione. Andrebbe pertanto migliorata l’articolazione della legge in modo che sia sempre chiaro se la norma faccia riferimento a profili del DNA da materiale biologico messo al sicuro oppure a profili del DNA da striscio della mucosa orale o da misura coercitiva.

 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni (GE, IML Berna, Uni FR)

L’introduzione della fenotipizzazione comporterebbe sia costi di acquisto delle apparecchiature che cospicue spese correnti. I laboratori dovrebbero disporre del necessario know-how, il che richiederebbe l’impiego di maggiori risorse umane. Inoltre, vista la scarsa frequenza d’utilizzo prevista, è probabile che i laboratori di analisi non potrebbero mettere la tecnica da applicare a disposizione delle autorità inquirenti in modo tale da coprire i costi, perlomeno non nei primi anni successivi all’entrata in vigore della legge. Per di più la notevole estensione della durata di conservazione dei campioni di persone comporterebbe ulteriori costi, da un canto per via delle maggiori incombenze amministrative e dall’altro a causa del fabbisogno di maggiori capacità di immagazzinamento. Si renderebbe quindi necessaria la disponibilità dei Cant oni a contribuire ai maggiori costi dei laboratori di analisi.

Significatività delle analisi del DNA (GE, PES, AJP, biorespect, GDS, dirittifondamentali.ch,

IML Berna, ODAGE, Uni FR)

Si osserva che il mondo politico e le autorità inquirenti sopravvalutano l’attuale significatività scientifica e quindi l’utilità di queste tecniche. Occorrerebbe esaminare – nell’ambito di progetti di ricerca – il rischio d’errore delle analisi del DNA. Sussisterebbe inoltre il pericolo che, per effetto dell’attribuzione di una valenza eccessiva a queste analisi, altri indizi vengano trascurati.

4.5 Domande espresse su questioni esterne all’avamprogetto

Competenza dispositiva della polizia

AR, BE, BL, GL, LU, OW, SH, VS, ZH, CDDGP, CCPCS, CPS, SCPCS, ACPGS osservano che

prima dell’entrata in vigore del CPP federale il 1° gennaio 2011, la competenza di ordinare l’allestimento di un profilo del DNA di persona spettava alla polizia. Il processo introdotto successivamente che attribuisce la competenza al pubblico ministero comporta maggiori oneri amministrativi, per cui spesso anche il periodo di tre mesi di conservazione del campione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b della legge sui profili del DNA risulta troppo breve. Inoltre non è chiaro perché il trattamento delle impronte digitali e l’allestimento del profilo del DNA non debbano essere soggette al medesimo processo. In termini oggettivi tra le due categorie di dati segnaletici non c’è alcuna differenza. L’argomentazione secondo cui il DNA contenga più informazioni non convince, tanto più che le basi legali definiscono in misura sufficiente l’uso previsto. Conseguentemente la competenza per disporre l’allestimento di un profilo del DNA di persona dovrebbe incombere alla polizia e la decisione del pubblico ministero dovrebbe essere necessaria solo qualora la persona in questione si opponga alla decisione della polizia.

Profili del DNA in caso di suicidi

BE, BL, FR, LU, ZH, CPS chiedono una nuova norma per l’allestimento del profilo del DNA in caso di morte per suicidio. A motivazione della domanda rinviano a numerosi casi di omicidio. Se l’autore del reato si suicida in un secondo momento o in un altro luogo, sarebbe possibile fare luce sul reato ad esempio mediante l’allestimento del profilo del DNA. Con la normativa vigente questa individuazione dell’autore di un reato non era possibile in caso di suicidi. FR propone una formulazione del nuovo articolo 6 capoverso 5 della legge sui profili del DNA.