Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 22 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati

AI, LU, TG, CPS reputano inopportuno limitare il campo di applicazione della fenotipizzazione ai crimini. L’esito della fenotipizzazione non servirebbe come mezzo di prova, ma solo come strumento d’indagine. Con la limitazione ai crimini diventerebbe ad esempio impossibile servirsi della fenotipizzazione per analizzare le tracce rinvenute sul luogo del reato e verificare se, in relazione a danneggiamenti conseguenti a episodi di tifoseria violenta, persone registrate nella banca dati sulla tifoseria violenta abbiano partecipato a tali danneggiamenti. Oppure diventerebbe impossibile, in caso di lesioni semplici nei confronti di una persona indifesa (ad es. un bambino), far ricorso alla fenotipizzazione per determinare quale delle persone incaricate della custodia potrebbe essere responsabile delle lesioni semplici. La fenotipizzazione dovrebbe essere estesa quantomeno a un elenco definito di specifici delitti.

PES esprime parere negativo, GE esprime invece riserve sulla fenotipizzazione: le previste ingerenze nei diritti fondamentali sono sproporzionate rispetto agli obiettivi da raggiungere, non vi sono solide e convincenti basi scientifiche circa l’affidabilità della fenotipizzazione e infine sussiste il rischio di profilazione razziale. Se questa tecnica dovesse comunque essere introdotta, si chiede che la fenotipizzazione sia utilizzata solo per reati di estrema gravità e come ultima ratio.

ZH, CFEGU, IML Berna, SSML, CPS, SCPCS, ACPGS chiedono che anche nel presente articolo si distingua con chiarezza tra i profili del DNA da materiale biologico pertinente al reato e quelli da rilevamento segnaletico di persone. Si osserva ripetutamente che questa distinzione non è sufficientemente considerata o non è compresa (cfr. proposte di formulazione «per il materiale biologico pertinente al reato [tracce]»).

PBD sostiene che il requisito della proporzionalità verrebbe soddisfatto stabilendo che la nuova tecnica possa essere disposta solo in caso di crimini e non di delitti. PPD, pvl sottolineano l’importanza di garantire sempre il carattere sussidiario della fenotipizzazione. Approvano la scelta di consentire il ricorso alla fenotipizzazione unicamente in caso di crimini e di non registrare i dati nella banca dati sui profili del DNA. pvl chiede di inserire il principio di sussidiarietà nel testo di legge. pvl chiede altresì che le autorità di perseguimento penale siano adeguatamente formate a prevenire il rischio di conclusioni errate e di giudizi preconcetti, essendo l’affidabilità della fenotipizzazione limitata.

PLR, pvl, biorespect, FSA reputano la categoria dei crimini troppo vasta. Non tutti i reati rientranti tra i crimini sarebbero di gravità tale da giustificare il ricorso alla fenotipizzazione (ad es. frode, furto, danneggiamento). Per soddisfare il requisito della proporzionalità, l’applicazione della fenotipizzazione dovrebbe pertanto essere limitata ai crimini contro la vita, l’integrità della persona o l’integrità sessuale. Per FSA la fenotipizzazione dovrebbe essere limitata ai «crimini gravi», vale a dire quelli puniti con una pena detentiva minima di un anno. Parrebbe altresì più opportuno, considerate le ingerenze nei diritti fondamentali causate dalla fenotipizzazione, attribuire la competenza di disporre la misura al giudice dei provvedimenti coercitivi. Anche PS si dichiara favorevole alla competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi e alla co rrispondente integrazione del presente articolo. L’utilizzo della fenotipizzazione è ritenuto giustificato solo in caso di reati gravi. A tal fine sarebbe idoneo l’elenco di reati applicato per la disposizione dell’inchiesta mascherata di cui agli articoli 285a e seguenti CPP. Infine chiede un nuovo capoverso 3 che sancisca che la fenotipizzazione nel perseguimento penale può essere disposta solo qualora gli altri strumenti d’indagine non siano sufficienti.

Anche Uni FR, ODAGE chiedono che la competenza di disporre la misura sia attribuita al giudice dei provvedimenti coercitivi. La legge dovrebbe inoltre stabilire che la fenotipizzazione può essere utilizzata solo come ultima ratio da applicare soltanto in caso di reati gravi, definiti in un apposito elenco, e che si tratta di un mero strumento d’indagine (e non di un mezzo di prova), il quale non genere in particolare alcun indizio di reato ai sensi dell’articolo 221 capoverso 1 CPP e i cui risultati non vengono registrati nei sistemi d’informazione di polizia. ODAGE chiede altresì che nel rapporto d’analisi sia chiaramente quantificato il grado di affidabilità dei risultati.