Avamprogetto DF

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 25 pagine

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concernenti l’interoperabilità. DF

Capo Va: Responsabilità per danni derivanti dall’utilizzazione dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino o delle loro componenti

Art. 19a cpv. 1 e 1bis

1La Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all’utilizzazione di un sistema d’informazione Schengen/Dublino o di una delle sue componenti.

1bisPer sistema d’informazione Schengen/Dublino o per una delle sue componenti si intendono:

a. il Sistema d’informazione Schengen (SIS);

b. il sistema di ingressi/uscite (EES);

c. il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS);

d. il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS);

e. l’archivio comune di dati di identità (CIR);

f. il portale di ricerca europeo (ESP);

g. il rilevatore di identità multiple (MID);

h. l’Eurodac.

Art. 19b

1La Confederazione risponde del danno causato a terzi senza che sia necessario provare l’illiceità, se:

a. l’autorità di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o Dublino, nell’utilizzare uno dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino o una delle sue componenti, ha inserito dati errati o memorizzato dati indebitamente; e

b. sulla base di tale trattamento dei dati, una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone ha causato il danno nell’esercizio delle sue funzioni.

2Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e Dublino sono elencati nell’allegato.

Allegato

Alla presente legge è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

4. Legge federale del 13 giugno 200859sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

59 RS 361