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Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 25 pagine

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concernenti l’interoperabilità. DF

nonché il tipo di collegamento tra i dati secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/81765 e (UE) 2019/81866.

5L’ESP può essere collegato, in conformità con i regolamenti (UE) 2019/81767 e (UE) 2019/81868, con i sistemi d’informazione di polizia cantonali tramite una piattaforma nazionale di ricerca.

Art. 18c Contenuto del rilevatore di identità multiple (MID)

1Il rilevatore di identità multiple (MID) secondo i regolamenti (UE) 2019/81769 e (EU) 2019/81870 serve a svolgere le verifiche di identità e a contrastare la frode di identità.

2Se sono registrati o aggiornati dati nel SIS, nell’EES, nell’ETIAS, nel C-VIS o nell’Eurodac, viene automaticamente avviata una procedura di rilevazione delle identità multiple nel CIR conformemente all’articolo 110c LStrI e nel SIS.

3A tal fine l’sBMS confronta i template biometrici e l’ESP i dati di identità e i dati dei documenti di viaggio con i dati contenuti nel SIS e nel CIR.

4Se tra i dati esiste un collegamento secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/81771 e (UE) 2019/81872, nel MID viene creato e conservato un fascicolo di conferma dell’identità secondo l’articolo 34 dei regolamenti (UE) 2019/81773 e (UE) 2019/81874.

Art. 18d Verifica manuale di collegamenti nel MID

1Ai fini della verifica manuale delle identità diverse nel MID, le autorità di cui all’articolo 100c capoverso 1 LStrI possono accedere ai dati conservati nel MID.

2Per la verifica manuale di identità multiple è competente l’autorità che ha registrato o aggiornato i dati nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino di cui all’articolo 2 lettera b. In caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia è competente l’Ufficio SIRENE.

3La verifica manuale di identità multiple è eseguita conformemente all’articolo 29 dei regolamenti (UE) 2019/81775 e (UE) 2019/81876.

4Se nell’ambito di una verifica manuale si accerta la presenza di un’identità multipla illecita o che una persona è registrata in più sistemi d’informazione Schen-

65 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18a cpv. 1

66 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18a cpv. 1

67 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18a cpv. 1

68 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18a cpv. 1

69 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18a cpv. 1

70 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18a cpv. 1

71 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18a cpv. 1

72 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18a cpv. 1

73 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18a cpv. 1

74 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18a cpv. 1

75 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18a cpv. 1

76 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18a cpv. 1