Avamprogetto DF

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 25 pagine

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concernenti l’interoperabilità. DF

3Le autorità seguenti hanno diritto di consultazione:

a. fedpol;

c. le autorità di polizia cantonali e comunali;

c. l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

4Per le persone di cui al capoverso 1 lettera a, la consultazione è effettuata con i dati biometrici dell’interessato acquisiti sul posto durante una verifica dell’identità. Se non possono essere usati i dati biometrici dell’interessato o se la consultazione con tali dati non dà esito positivo, la consultazione è effettuata con i dati di identità dell’interessato o con i dati del documento di viaggio.

5Per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, la consultazione è effettuata con i dati biometrici.

Art. 110c Consultazione del CIR a fini di individuazione di identità multiple

1Le autorità seguenti possono accedere ai dati e ai riferimenti conservati nel CIR per rilevare individuare le identità multiple dei cittadini di Stati terzi:

a. l’ufficio SIRENE: se è presente un collegamento con una segnalazione nel SIS;

b. l’AFD e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: se è presente un collegamento con un fascicolo individuale nell’EES contenente i dati personali di cui agli articoli 16 – 18 del regolamento (UE) 2017/222630;

c. la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, l’AFD e i posti di confine delle polizie cantonali: se è presente un collegamento con un fascicolo individuale nel C-VIS;

d. la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in quanto servizio nazionale ETIAS: se è presente un collegamento con un fascicolo di domanda ETIAS personale, che contiene i dati di cui all’articolo 19 capoverso 3 del regolamento (UE) 2018/124031.

2Se in CIR è presente un collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione che indica una frode di identità, le autorità che ai sensi della presente legge o della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)32 hanno accesso al CIR, all’EES, all’ETIAS, al C-VIS, all’Eurodac o al SIS possono accedere ai dati e ai riferimenti conservati nel CIR.

30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 103b cpv. 1

31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. abis

32 RS 361