Avamprogetto DF
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 25 pagine
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concernenti l’interoperabilità. DF
Paese terzo esentati dall’obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen per un soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni:
a. i dati d’identità e i dati dei documenti di viaggio;
3 I dati di cui al capoverso 1 lettera a sono automaticamente trasmessi dall’ETIAS al CIR dove vengono conservati.
Art. 108f, rubrica e cpv. 318 Comunicazione di dati dell’ETIAS e di dati del CIR provenienti dall’ETIAS
3 Per i dati conservati nell’ETIAS che vengono trasmessi al CIR vale l’articolo 110g.
Titolo prima dell’art. 109a
Sezione 5 Sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) e sistema nazionale visti (ORBIS)
Art. 109a, rubrica, cpv. 1 e nota a piè di pagina19 nonché cpv. 1bis
Sistema centrale d’informazione visti (C-VIS)
1 Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200820.
1bis I dati d’identità dei richiedenti il visto e i dati sui documenti di viaggio nonché i dati biometrici sono automaticamente trasmessi dal C-VIS al CIR dove vengono conservati.
17Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. abis.
18La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel
diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (Sviluppo
dell’acquis di Schengen).
19La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel
diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell’acquis di Schengen), FF 2019 3819 e con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE)
2016/1624 e (UE) 2017/2226 (Sviluppo dell’acquis di Schengen).
20Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.