Avamprogetto DF
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 25 pagine
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concernenti l’interoperabilità. DF
Art. 109b, rubrica, cpv. 1, cpv. 2, cpv. 2bis, cpv. 3 e nota a pié di pagina
Sistema nazionale visti (ORBIS)
1La SEM gestisce un sistema nazionale visti (ORBIS). Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all’allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C-VIS attraverso l’interfaccia nazionale (N-VIS).
2ORBIS contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:
a. …
2bisORBIS contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.
3Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati in ORBIS. Le autorità sono tenute a inserire e trattare i dati da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/200821.
Art. 109c, rubrica e frase introduttiva
Consultazione di ORBIS
La SEM può permettere l’accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità:
a. …
Art. 109d, nota a piè di pagina
Gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200822 possono chiedere informazioni alle autorità di cui
all’articolo 109a capoverso 3.
Titolo prima dell’art. 109f
Sezione 6: Sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno
21 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 109a.
22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 109a.