Avamprogetto DF
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 25 pagine
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concernenti l’interoperabilità. DF
controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. Il rifiuto d’entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 9a
Art. 103 vigente
Art. 68a cpv. 2, nota a piè di pagina11
2 L’autorità competente inserisce nel SIS i dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 della presente legge o della misura di respingimento di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP oppure dell’articolo 49a o 49abis CPM, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) n. 2018/186112.
Art. 92a
Art. 104 vigente
Titolo prima dell’art. 101
Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati
Art. 101 Trattamento dei dati13
1 La SEM, le competenti autorità cantonali in materia di immigrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della
11La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel
diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [UE] 2018/1862, 2018/1861 e 2018/1860) (Sviluppi dell’acquis di Schengen).
12Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
13La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel
diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell’acquis di Schengen), FF 2019 3819 e con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE)
2016/1624 e (UE) 2017/2226 (Sviluppo dell’acquis di Schengen).