Avamprogetto DF
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 25 pagine
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concernenti l’interoperabilità. DF
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantonali nei:
a. seguenti sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (sistemi d’informazione di polizia):
1. rete dei sistemi d’informazione di polizia (art. 9–14),
2. sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15),
3. registro nazionale di polizia (art. 16),
4. sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) (art. 17);
b. seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino e nelle loro componenti:
1. parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS) (art. 18),
2. servizio comune di confronto biometrico (sBMS) (art. 18a),
3. portale di ricerca europeo (ESP) (art. 18b),
4. rilevatore di identità multiple (MID) (art. 18c).
Art. 16
Ex art. 17
Art. 17
Ex art. 18
Titolo prima dell’articolo 18
Sezione 4: Sistemi d’informazione Schengen/Dublino e loro componenti
Art. 18
Ex art. 16
Art. 18 cpv. 2 lett. b
2Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
b. ordinare e controllare i divieti d’entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l’allegato 2;