Avamprogetto DF
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 25 pagine
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concernenti l’interoperabilità. DF
2Per controllare se le imprese di trasporto aereo adempiono l’obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all’articolo 122b, la SEM può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3.
3Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.
3bisSe vi è il sospetto che una persona prepari o commetta un reato ai sensi
dell’articolo 92a capoverso 1bislettera a, fedpol può consultare nel sistema API,
mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3.
4I dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).
5Dopo l’atterraggio del volo interessato i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4 possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di un procedimento di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri. Devono essere cancellati:
a. …
Art. 104b cpv. 1
1I dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.
Capitolo 14: Sezione 3 (art. 105–107)
Abrogata
Titolo prima dell’art. 108a
Sezione 4: Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
Art. 108a cpv. 1 lett. a e cpv. 316
1Conformemente al regolamento (UE) 2018/124017, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) contiene i seguenti dati dei cittadini di
16 La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (Sviluppo dell’acquis di Schengen).