Avamprogetto DF

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 25 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

concernenti l’interoperabilità. DF

2Per controllare se le imprese di trasporto aereo adempiono l’obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all’articolo 122b, la SEM può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3.

3Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

3bisSe vi è il sospetto che una persona prepari o commetta un reato ai sensi

dell’articolo 92a capoverso 1bislettera a, fedpol può consultare nel sistema API,

mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3.

4I dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).

5Dopo l’atterraggio del volo interessato i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4 possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di un procedimento di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri. Devono essere cancellati:

a. …

Art. 104b cpv. 1

1I dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.

Capitolo 14: Sezione 3 (art. 105–107)

Abrogata

Titolo prima dell’art. 108a

Sezione 4: Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Art. 108a cpv. 1 lett. a e cpv. 316

1Conformemente al regolamento (UE) 2018/124017, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) contiene i seguenti dati dei cittadini di

16 La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (Sviluppo dell’acquis di Schengen).