Avamprogetto DF
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 25 pagine
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concernenti l’interoperabilità. DF
Art. 110d Consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione
e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi
1Il CIR può essere consultato in singoli casi ai fini della prevenzione,
dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi, se le condizioni di cui all’articolo 22 capoverso 1 dei regolamenti (UE) 2019/81733 e 2019/81834 sono adempiute.
2Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni:
a. fedpol;
b. il SIC;
c. il Ministero pubblico della Confederazione;
d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.
3Se dalla consultazione emergono dati conservati nel CIR, il risultato viene visualizzato come riferimento al sistema d’informazione Schengen/Dublino interessato.
4Per ottenere i dati del sistema d’informazione interessato, le autorità di cui al capoverso 1 devono richiederli alla Centrale operativa di fedpol. Si applicano le condizioni e le procedure previste per il sistema d’informazione in questione.
Sezione 3: Portale di ricerca europeo (ESP)
Art. 110e
1Il portale di ricerca europeo (ESP) secondo i regolamenti (UE) 2019/81735 e (UE) 2019/81836 permette la consultazione simultanea dell’EES, del C-VIS, dell’ETIAS, dell’Eurodac, del SIS, delle banche dati Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) e Travel Documents Associated with Notices (TDAWN) di Interpol, dei dati Europol nonché dell’archivio comune di dati di identità (CIR) ai sensi dell’articolo 100.
2Le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all’ESP.
3La consultazione è effettuata utilizzando i dati di identità, i dati dei documenti di viaggio o i dati biometrici.
4Le autorità secondo il capoverso 2 possono visualizzare soltanto i dati provenienti dai sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 cui sono autorizzate ad accedere nonché il tipo di collegamento tra i dati secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/81737 e (UE) 2019/81838.
33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 110 cpv. 1
34 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 110 cpv. 1
35 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 110 cpv. 1
36 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 110 cpv. 1
37 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 110 cpv. 1
38 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 110 cpv. 1