Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 23 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Fondazioni. Rafforzare l’attrattiva della Svizzera

 fare riferimento anche all’articolo 23 capoverso 1 lettera f LAID negli articoli 6 e 11

LIDI;

 fare in modo che l’amministrazione e la pubblicazione di un registro siano gestite dalla

Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza;

 adattare il tenore della LIFD e della LAID, in quanto le fondazioni e le associazioni

hanno nomi, non una ragione sociale;

 basarsi, per quanto riguarda le informazioni riguardanti il campo d’attività delle

organizzazioni, su una classificazione scientificamente fondata, conforme al quadro internazionale e uniforme a livello nazionale, la sola in grado di produrre un valore aggiunto. La terza caratteristica di base del registro IDI «status dell’iscrizione nel registro di commercio con la data d’iscrizione e di cancellazione dell’iscrizione» non si riferisce soltanto alle organizzazioni già iscritte nel registro di commercio, ma a tutte le organizzazioni. Come status si deve dunque potere indicare «nessuna iscrizione nel registro di commercio». Le «informazioni relative all’attività economica» nella

caratteristica di base numero sette, devono rispecchiare le informazioni fornite per «scopo e campo di attività»;

 fare in modo che siano rilevati anche dati quantitativi; sarebbe interessante per il

pubblico e utile per le fondazioni uno standard contabile obbligatorio basato sullo Swiss GAAP FER 21, la cui adozione comporterebbe per le organizzazioni interessate un onere aggiuntivo una tantum ragionevole.

I partecipanti alla consultazione che respingono la disposizione propongono che:

 tutti i Cantoni tengano un elenco delle organizzazioni esentate dalle imposte nel

proprio Cantone con i dati rilevanti per l’esenzione dall’imposta e lo pubblichino

rispettando i principi del diritto in materia di protezione dei dati (p. es consentendo a un’istituzione di far bloccare la pubblicazione dei suoi dati);

 al posto delle informazioni fornite almeno una volta all’anno dalle autorità fiscali

cantonali, debba essere allestita una piattaforma nazionale che consenta alle autorità fiscali cantonali di adattare in modo autonomo e continuo i loro elenchi;

 nel caso venisse introdotto un elenco nazionale nonostante il rifiuto, siano considerate

le seguenti proposte sulle informazioni da trasmettere:

- vanno indicati la ragione sociale, la forma giuridica, lo scopo (pubblica utilità o scopo pubblico) che dà diritto alla deduzione della donazione e l’esenzione

completa o parziale dall’imposta;

- vanno indicati la ragione sociale, la forma giuridica, lo scopo o il campo di attività, la sede e l’indirizzo. L’elenco deve facilitare anche a possibili richiedenti come ad esempio scuole, associazioni di pubblica utilità od operatori culturali la ricerca di fondazioni adeguate;

- non deve essere obbligatorio comunicare l’indirizzo, lo scopo e il campo di attività;

- devono essere iscritti nel registro anche le fondazioni non esentate dalle

imposte; 12/23