Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 23 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Fondazioni. Rafforzare l’attrattiva della Svizzera
fare riferimento anche all’articolo 23 capoverso 1 lettera f LAID negli articoli 6 e 11
LIDI;
fare in modo che l’amministrazione e la pubblicazione di un registro siano gestite dalla
Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza;
adattare il tenore della LIFD e della LAID, in quanto le fondazioni e le associazioni
hanno nomi, non una ragione sociale;
basarsi, per quanto riguarda le informazioni riguardanti il campo d’attività delle
organizzazioni, su una classificazione scientificamente fondata, conforme al quadro internazionale e uniforme a livello nazionale, la sola in grado di produrre un valore aggiunto. La terza caratteristica di base del registro IDI «status dell’iscrizione nel registro di commercio con la data d’iscrizione e di cancellazione dell’iscrizione» non si riferisce soltanto alle organizzazioni già iscritte nel registro di commercio, ma a tutte le organizzazioni. Come status si deve dunque potere indicare «nessuna iscrizione nel registro di commercio». Le «informazioni relative all’attività economica» nella
caratteristica di base numero sette, devono rispecchiare le informazioni fornite per «scopo e campo di attività»;
fare in modo che siano rilevati anche dati quantitativi; sarebbe interessante per il
pubblico e utile per le fondazioni uno standard contabile obbligatorio basato sullo Swiss GAAP FER 21, la cui adozione comporterebbe per le organizzazioni interessate un onere aggiuntivo una tantum ragionevole.
I partecipanti alla consultazione che respingono la disposizione propongono che:
tutti i Cantoni tengano un elenco delle organizzazioni esentate dalle imposte nel
proprio Cantone con i dati rilevanti per l’esenzione dall’imposta e lo pubblichino
rispettando i principi del diritto in materia di protezione dei dati (p. es consentendo a un’istituzione di far bloccare la pubblicazione dei suoi dati);
al posto delle informazioni fornite almeno una volta all’anno dalle autorità fiscali
cantonali, debba essere allestita una piattaforma nazionale che consenta alle autorità fiscali cantonali di adattare in modo autonomo e continuo i loro elenchi;
nel caso venisse introdotto un elenco nazionale nonostante il rifiuto, siano considerate
le seguenti proposte sulle informazioni da trasmettere:
- vanno indicati la ragione sociale, la forma giuridica, lo scopo (pubblica utilità o scopo pubblico) che dà diritto alla deduzione della donazione e l’esenzione
completa o parziale dall’imposta;
- vanno indicati la ragione sociale, la forma giuridica, lo scopo o il campo di attività, la sede e l’indirizzo. L’elenco deve facilitare anche a possibili richiedenti come ad esempio scuole, associazioni di pubblica utilità od operatori culturali la ricerca di fondazioni adeguate;
- non deve essere obbligatorio comunicare l’indirizzo, lo scopo e il campo di attività;
- devono essere iscritti nel registro anche le fondazioni non esentate dalle
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