Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 23 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Fondazioni. Rafforzare l’attrattiva della Svizzera
senza revocare l’esenzione dall’imposta. Per verificare i singoli casi è necessario un coordinamento tra le autorità fiscali e quelle di vigilanza sulle fondazioni.
6 Altre proposte
Alcuni partecipanti alla consultazione formulano anche le seguenti proposte.
- Il Cantone Nidvaldo chiede che sia disciplinata anche la forma delle modifiche degli
atti delle fondazioni di famiglia.
- ASG critica il fatto che gli sforzi per rafforzare le strutture patrimoniali private in
Svizzera non ricevano la dovuta attenzione. Gli interventi parlamentari, le mozioni e i postulati presentati in quest’ambito accusano in alcuni casi anni di ritardo (p. es. Po. 15.3098; Iv. Pa. 16.488 e Mo. 18.3383). Si esige pertanto che da un lato siano portati avanti gli sforzi per l’introduzione del trust nell'ordinamento giuridico svizzero e,
dall’altro, che siano effettuate le modifiche assolutamente necessarie del diritto delle fondazioni per aumentarne l’idoneità alla struttura patrimoniale privata.
- SwissBanking ritiene necessario un coordinamento per introdurre il trust svizzero (Mo.
18.3883) e per rafforzare la fondazione di famiglia svizzera come chiesto in questo contesto.
- Bär & Karrer propone che si preveda anche una maggiore flessibilità per le fondazioni
di famiglia. Questo perché il divieto di erigere fedecommessi di famiglia secondo l’articolo 335 capoverso 2 CC non è più al passo con i tempi e a causa della
giurisprudenza restrittiva dell’articolo 335 capoverso 1 CC non vengono quasi più erette fondazioni di famiglia; secondo Bär & Karrer vi sarebbe il bisogno di una forma giuridica più flessibile. Per questo motivo occorre in particolare (i) ampliare da membri della famiglia a privati la cerchia dei beneficiari secondo l’articolo 335 capoverso 1 CC, (ii) abrogare le limitazioni degli scopi ammessi di una fondazione di famiglia secondo l’articolo 335 capoverso 1 CC, affinché in futuro siano ammessi anche scopi che vanno al di là delle necessità dei membri della famiglia, (iii) abrogare il divieto di fedecommessi di famiglia secondo l’articolo 335 capoverso 2 CC, (iv) ammettere l’applicabilità dell’articolo 86a CC anche nel caso delle fondazioni di famiglia, cosicché anche in questo tipo di fondazione siano ammesse riserve di modifica del fine, e (v) abrogare anche l’articolo 87 capoverso 1bisCC.
- UNIZH chiede che siano apportate modifiche anche in altri punti del diritto sulle
fondazioni. Propone in particolare che (i) l’articolo 81 CC vigente stabilisca che per la fondazione costituita a causa di morte lo scopo e il patrimonio dedicato siano
contenuti nella disposizione e che per la sua costituzione una fondazione non
necessiti dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, (ii) nell’articolo 83 CC sia
esplicitamente menzionato che nell’esercizio della sua libertà il fondatore può stabilire nell’atto di fondazione gli organi della fondazione e il tipo di amministrazione,
(iii) nell’articolo 85 CC sia menzionato che anche l’organo superiore della fondazione può presentare una proposta di modifica dell’organizzazione e sia stralciata l’aggiunta «urgentemente», (iv) all’articolo 86 CC sia introdotto un nuovo capoverso che spieghi quando è ammessa una riduzione o un ampliamento del fine, (v) all’articolo 86b CC si preveda anche che l’autorità di vigilanza possa apportare modifiche accessorie
all’atto di fondazione su richiesta dell’organo superiore della fondazione, 17/23 (vi) l’articolo 87 CC sia modificato in vista di un’apertura moderata della