Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 23 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Fondazioni. Rafforzare l’attrattiva della Svizzera

Tre partecipanti29 vedono con occhio critico la normativa proposta, in particolare perché uniformando la prassi si potrebbe ottenere lo stesso risultato. Un partecipante30 respinge la modifica proposta.

4.3 Semplificazione di modifiche nell’atto costitutivo (n. 4 dell’Iv. Pa.)

La rinuncia all’atto pubblico per le modifiche nell’atto costitutivo è stata espressamente accolta da 17 Cantoni31, 3 partiti32 e 17 organizzazioni33. Taluni hanno sottolineato che:

- la modifica di legge proposta aiuta a uniformare la prassi34;

- senza atto notarile ci si deve attendere un aumento dell’onere amministrativo per le autorità35;

- considerato il tenore dell’articolo 22 capoversi 3 e 4 ORC, l’autorità che decide deve legalizzare l’atto di fondazione modificato36;

- i regolamenti emanati dagli organi della fondazione devono potere essere modificati in modo indipendente, se sono stati emanati nell’ambito delle competenze attribuite a tali organi e ciò deve essere sancito nella legge37;

- la disposizione di legge deve essere formulata in modo diverso38.

Due partecipanti39 criticano la modifica proposta e altri due40 ritengono che non sia necessaria dato che uniformando la prassi si otterrebbe lo stesso risultato. Soltanto un partecipante41 respinge la modifica proposta.

29arts'n'funds, CP, SZ.

30GE.

31AG, AR, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TI, VS, ZH.

32PLR, pvl, PS.

33ASFIP, Bär & Karrer, CEPS, GCP, Hoffnungsnetz, INSOS, KKBSA, LPPV, partronfonds, ProSenectute, proFonds, USAM,

SwissFoundations, UNIGE, UNIZH, VFG, visoparents.

34ASFIP, KKBSA, GL, JU, SG, VS.

35BL, BS, NW, OW.

36GR.

37Bär & Karrer.

38SwissFoundations sostiene la proposta e chiede di completare l’articolo 86c D-CC come segue: (i) «2 Se le condizioni sono soddisfatte, vi

è il diritto a ottenere una decisione di modifica degli statuti; l’art. 84 cpv. 2 secondo per. si applica per analogia.» e (ii) «4 L’emanazione e la modifica dei regolamenti d’esecuzione degli statuti sono decise dagli organi della fondazione in modo indipendente nell’ambito delle prescrizioni statutarie. I regolamenti e le loro modifiche devono essere resi noti all’autorità di vigilanza mediante una dichiarazione.»

UNIZH sostiene in linea di principio la proposta ma chiede di modificare come segue il tenore dell’art. 86b D-CC: «L’autorità di vigilanza può, sentito l’organo superiore della fondazione o su sua proposta, apportare modifiche accessorie all’atto di fondazione, sempreché esse siano giustificate da motivi oggettivi e non pregiudichino i diritti di terzi.» Inoltre l’art. 86c D-CC deve avere il seguente tenore: "1 Le

modifiche dell’atto di fondazione di cui agli articoli 85–86b sono decise dalla competente autorità federale o cantonale o dall’autorità di vigilanza.2 Se le condizioni sono soddisfatte, vi è il diritto a ottenere una decisione di modifica degli statuti; l’art. 84 cpv. 2 secondo per. si applica per analogia.3 L’emanazione e la modifica dei regolamenti d’esecuzione degli statuti sono decise dagli organi della fondazione in modo indipendente nell’ambito delle prescrizioni statutarie. I regolamenti e le loro modifiche devono essere resi noti all’autorità di

vigilanza mediante una dichiarazione.»

39arts'n'funds, SZ.

40CP, FR.

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41GE.