Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine

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3Se la deroga è concessa per via di ordinanza, il Consiglio federale limita il periodo di validità di quest’ultima a quattro anni al massimo. Può prorogarne una volta la durata di validità di quattro anni al massimo. In questo caso, l’ordinanza decade se entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale un progetto per l’adeguamento dei criteri di autorizzazione legali di cui all’articolo 22a.

Tanto i criteri definiti all’articolo 5 capoverso 1 OMB, da considerare nella procedura di autorizzazione, quanto i criteri di esclusione previsti al capoverso 2 della stessa disposizione, con le relative eccezioni di cui ai capoversi 3 e 416, vengono ripresi senza modifiche nella LMB (nuovo art. 22a LMB). La prassi attuale in materia di autorizzazioni viene mantenuta. Inoltre, la variante 1 prevede la facoltà per il Consiglio federale di derogare ai criteri di autorizzazione in presenza di eventi straordinari, qualora lo esiga la salvaguardia degli interessi della politica esterna o della politica di sicurezza del Paese (nuovo art. 22 LMB). In tal modo, tiene conto dell’articolo 54 capoverso 2 Cost., che fa obbligo alla Confederazione di adoperarsi in particolare per salvaguardare l’indipendenza del Paese. Crea inoltre la flessibilità necessaria per adempiere lo scopo di legge definito all’articolo 1 LMB, il quale prevede in particolare di mantenere, in Svizzera, una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale. Entrambe le esigenze impongono al Consiglio federale di reagire prontamente in base alle circostanze, ad esempio nel caso in cui la STIB della Svizzera fosse gravemente minacciata, sempre nel rispetto, tuttavia, dei limiti assoluti che il diritto internazionale pone al suo agire. Tale legittimazione deve essere iscritta a livello di legge, affinché il legislatore possa partecipare all’elaborazione dei presupposti del regime derogatorio.

Se non fossero previste possibilità di deroga, il Consiglio federale dovrebbe avviare un processo legislativo, il quale dura mediamente 51 mesi (poco più di 4 anni)17.

Secondo la variante 1, la deroga ai criteri di autorizzazione potrebbe essere concessa sul piano concreto individuale mediante decisione o in termini generali e astratti per via di ordinanza, in presenza di eventi straordinari e se necessario per salvaguardare gli interessi nazionali. Al tempo stesso, questa variante prevede anche limiti legali e facoltà di controllo. Le ordinanze generali e astratte devono avere una validità limitata (4 anni al massimo). Possono essere prorogate una volta per quattro anni al massimo, ma entro sei mesi il Consiglio federale deve sottoporre all’Assemblea federale un disegno per l’adeguamento dei criteri di autorizzazione previsti dalla legge. Se ciò non avviene, o se il Parlamento respinge il progetto, l’ordinanza decade automaticamente. Il disegno di legge necessario per gli adeguamenti sottostarebbe inoltre al referendum facoltativo. Se emana un’ordinanza in cui deroga nel singolo caso ai criteri di autorizzazione previsti dalla legge, il Consiglio federale deve informarne entro 24 ore le competenti commissioni parlamentari, ossia le Commissioni della politica di sicurezza. Queste disposizioni rispecchiano gli articoli 7c e 7e della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010),i quali disciplinano la competenza del Consiglio federale in caso di applicazione dell'articolo 184 Cost. (diritto di necessità) per la salvaguardia degli interessi del Paese;

16 L’articolo 5 capoverso 3 OMB prevede un’eccezione per le armi utilizzate esclusivamente a scopo privato o sportivo, mentre il capoverso 4 della stessa disposizione consente di autorizzare esportazioni in Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani, purché sussista soltanto un minimo rischio che il materiale bellico da esportare possa essere utilizzato per commettere gravi violazioni di tali diritti.

17 Guida legislativa dell’Ufficio federale di giustizia: https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/staat/legistik/hauptinstrumente.html.