Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
violazioni, ossia non permetterebbe più una differenziazione in funzione del rischio come già previsto fino al 2014.
La variante 2, invece, soddisfa sostanzialmente le rivendicazioni fondamentali del comitato, e segnatamente l’obiettivo di ritornare allo status quo del 2014 (soppressione del regime derogatorio per i Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani) e di privare il Consiglio federale della facoltà di adeguare autonomamente i criteri di autorizzazione. Il vantaggio di questa variante rispetto all’iniziativa risiede soprattutto nel fatto che, come del resto la variante 1, consente di rispettare la gerarchia delle norme senza sovvertire il disciplinamento previsto per i pezzi di ricambio all’articolo 23 LMB. Il suo vantaggio consiste invece nel fatto che l’industria svizzera del settore della sicurezza sarebbe di nuovo penalizzata rispetto ai vicini europei, poiché per i Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani non sarebbe più possibile differenziare in funzione del rischio insito nel materiale bellico da esportare e del destinatario finale specifico.
6.4.1 Facoltà di deroga in presenza di eventi straordinari
La trasposizione dei criteri di autorizzazione dall’ordinanza nella legge o nella Costituzione sottrae al Consiglio federale la possibilità di procedere ad adeguamenti. Tuttavia, la possibilità prevista dalla variante 1 a livello di legge di derogare in via eccezionale ai criteri di autorizzazione in presenza di eventi straordinari consente di relativizzare tale svantaggio. Il disciplinamento previsto è preferibile al diritto di necessità previsto nella Costituzione, poiché consente al Parlamento di partecipare all’elaborazione delle condizioni per l’invocazione dell’eccezione.
Contrariamente alla variante 1, la variante 2 non prevede facoltà derogatorie. Il Consiglio federale godrebbe pertanto di un minor margine di manovra e flessibilità, ad esempio a favore della salvaguardia della STIB in presenza di eventi straordinari (cfr. n. 6.1). Se una deroga fosse urgente e importante, la lunga durata del processo legislativo (in media 51 mesi) potrebbe compromettere la possibilità di tutelare gli interessi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera. Ciò riguarda in particolare l’articolo 54 capoverso 2 Cost., che fa obbligo alla Confederazione di adoperarsi per salvaguardare l’indipendenza del Paese.18. Inoltre, l'articolo 1 LMB esige il mantenimento di una capacità industriale adeguata alle esigenze della difesa del Paese. D’altra parte, la rinuncia alla facoltà di deroga del Consiglio federale , prevista dalla variante 2, terrebbe maggiormente conto del trasferimento di competenze dal Consiglio federale al Parlamento, auspicato dall’iniziativa.
6.4.2 Deroga a favore dei Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani
La disposizione derogatoria contemplata all’articolo 5 capoverso 4 OMB, che viene semplicemente soppressa sia nel testo dell’iniziativa sia nella variante 2 del controprogetto, era stata introdotta nell’OMB nel 2014 a seguito della mozione della CPS-S del 25 giugno 2013 (13.3662)19, per eliminare la penalizzazione dell’industria svizzera della sicurezza nei confronti dei concorrenti europei. Nell’esito, la modifica aveva migliorato la competitività di questo settore industriale, e quindi per la base tecnologica e industriale della Svizzera, senza che la prassi in materia di esportazione di materiale bellico potesse compromettere la continuità della politica estera di pace e la politica a favore dei diritti umani praticata dal nostro Paese.
Privilegiando la variante 2 si escluderebbe la possibilità di autorizzare esportazioni di materiale bellico in Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani. Di conseguenza, a seconda della situazione nel Paese destinatario, sarebbero vietate le esportazioni di sistemi di difesa aerea – impiegati generalmente solo per compiti difensivi – per la marina, benché il rischio che tali beni vengano utilizzati per commettere gravi violazioni dei diritti umani debba a priori essere considerato minimo. Questa modifica colpirebbe in particolare tre grandi imprese svizzere del settore degli armamenti e le sue numerose aziende fornitrici, le quali fanno parte della STIB.
18 Cfr. il parere del Consiglio federale del 5 dicembre 2014 sulla mozione Seiler Graf del 27 settembre 2018 (18.3956 «Esportazione di armi. alla politica estera rispetto a una politica industriale non più adeguata»)
19 Cfr. parere del Consiglio federale del 4 settembre 2013 in risposta alla mozione della CPS-S del 25 giugno 2013 (13.3662, «Porre fine alla discriminazione dell’industria svizzera degli armamenti»)