Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine

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1. Situazione iniziale

Il 24 giugno 2019 il comitato «Allianz gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer» ha depositato l’iniziativa popolare federale «Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» (di seguito: iniziativa). L’iniziativa depositata prevede divieti specifici a livello costituzionale per l’esportazione di materiale bellico. I divieti proposti si ispirano ai criteri di autorizzazione già vigenti, ma prevedono anche un lieve inasprimento. La consacrazione di tali divieti nella Costituzione limiterebbero le possibilità del Parlamento e del Consiglio federale di strutturare la prassi in materia di autorizzazione delle esportazioni di materiale bellico. Con decisione del 16 luglio 2019 (FF 2019 4297) , la Cancelleria federale ha decretato la riuscita formale dell’iniziativa, con 126 355 firme valide su un totale di 126 597 firme depositate.

Il comitato promotore è composto da rappresentanti di varie organizzazioni umanitarie, partiti e organizzazioni ecclesiastiche. Tra i 47 organismi promotori vi sono, oltre ad esempio ad Amnesty International Svizzera, al Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSoA), a Public Eye o all’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati, anche membri del Partito borghese democratico (PBD), del Partito socialista (PS), del Partito dei Verdi (I Verdi), del Partito evangelico svizzero (PEV), del Partito verde liberale (pvl) e svariate sezioni giovanili di partito (di seguito: comitato promotore).

2. Genesi dell’iniziativa

L’iniziativa è stata lanciata in risposta alla modifica dell’ordinanza del 25 febbraio 1998 concernente il materiale bellico (ordinanza sul materiale bellico, OMB; RS 514.511) decisa il 15 giugno 2018 dal Consiglio federale, ma poi non attuata, che proponeva l’armonizzazione dei criteri di autorizzazione applicabili alle esportazioni di materiale bellico a quelli dell’Unione europea (UE), ossia dei nostri Paesi limitrofi. La modifica era intesa a introdurre una possibilità di differenziazione per le esportazioni di materiale bellico in Paesi teatro di conflitti armati interni, per esempio per materiale bellico non adatto all’impiego nell'ambito di un conflitto. Con decisione del 31 ottobre 2018, il Consiglio federale ha rinunciato ad adeguare l’OBM e il Parlamento ha respinto la mozione del gruppo BD1; pertanto, il comitato promotore ha ritenuto che la qui discussa iniziativa fosse ancora necessaria. Al riguardo, il comitato promotore ha evidenziato che senza l’iniziativa, se i criteri di autorizzazione rimanessero definiti a livello di ordinanza, il Consiglio federale potrebbe allentare in ogni tempo i criteri di autorizzazione delle esportazioni di materiale bellico. Per impedire che sia esportato materiale bellico nei Paesi teatro di guerre civili, occorre togliere al Consiglio federale la facoltà di adeguare tali criteri. Al tempo stesso, i criteri di autorizzazione per l’esportazione di materiale bellico sarebbero iscritti nella Costituzione, e quindi legittimati direttamente dal Popolo svizzero. Infine, l’iniziativa porterebbe anche all’abrogazione del disciplinamento derogatorio introdotto nel 2014 per i Paesi che violano sistematicamente e gravemente i diritti umani.

L’iniziativa, presentata sotto forma di progetto elaborato, chiede di introdurre nella Costituzione le seguenti modifiche:

Art. 107 cpv. 2–7

2 [La Confederazione] Emana, sotto forma di legge federale, prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico.

3 Affari con l’estero aventi per oggetto materiale bellico sono vietati in particolare se: a) il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale; la legge può prevedere eccezioni, segnatamente per: 1. Paesi democratici che hanno un regime di controllo delle esportazioni comparabile a quello svizzero, 2. Paesi che sono implicati in un tale conflitto esclusivamente nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; b) il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani; c) nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile; o d) nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.

4 In deroga al capoverso 3 la legge può prevedere eccezioni per i dispositivi impiegati per lo sminamento umanitario come pure per singole armi da fuoco portatili o corte e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.

1 Mozione 18.3394 del 28 maggio 2018 «Ampliare la base democratica per le esportazioni di armi»