Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine

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imperativamente respinta. Altre misure per la riduzione del rischio di proliferazione consistono nella dichiarazione di non riesportazione che l'ente governativo responsabile del Paese destinatario è tenuto a firmare e nei controlli sul posto (Post-shipment Verification, PSV), introdotti in risposta ai casi di abusi denunciati dall’iniziativa. Alla luce di queste premesse, l’iniziativa non porta alcun miglioramento decisivo, poiché considerato il criterio di esclusione dell’esistenza di un forte rischio di trasferimento a un Paese indesiderato essa non prevede alcun adeguamento materiale delle condizioni quadro giuridiche. Quindi, anche dopo l’accoglimento dell’iniziativa, la prassi attuale in materia di autorizzazioni dovrebbe essere mantenuta tale e quale.

4.2 Ripercussioni in caso di accettazione

La principale ripercussione in caso di accettazione dell’iniziativa sarebbe la consacrazione a livello costituzionale, sotto forma di divieti, dei criteri di esclusione applicabili alle esportazioni di materiale bellico. Tale consacrazione priverebbe tanto il Consiglio federale quanto il legislatore della competenza necessaria per adeguare i divieti sanciti. Al legislatore sarebbe riservata la possibilità di prevedere deroghe per le esportazioni di materiale bellico in Paesi implicati in un conflitto armato interno o internazionale, conformemente a quanto previsto all’articolo 107 capoverso 3 lettera a Cost. secondo il testo dell’iniziativa. Quanto ai tre altri divieti (art. 107 cpv. 3 lett. b, c e d del testo dell’iniziativa) non è invece prevista alcuna eccezione. L’importanza pratica di tale disciplinamento riguarda, nell’ottica del diritto vigente, le esportazioni in Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani (cfr.

n. 4.2.2). I divieti previsti dal testo dell’iniziativa, inoltre, non sono formulati in modo esaustivo e permettono quindi al legislatore di emanare altri divieti. È il caso, questo, delle eccezioni previste dal testo dell’iniziativa per i Paesi destinatari implicati in un conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, se l’iniziativa fosse accolta, i regimi speciali previsti dalla legge, come quello ad esempio per i pezzi di ricambio, verrebbero scalzati dai divieti costituzionali (cfr. n. 4.2.3). Infine, l’iniziativa non chiarisce la sorte dei criteri di autorizzazione attualmente previsti all’articolo 5 capoverso 1 OMB.

4.2.1 Eccezioni per i Paesi destinatari implicati in un conflitto armato interno o internazionale

Il Consiglio federale e il comitato promotore interpretano in modo diverso il concetto di implicazione di un Paese in un conflitto armato interno o internazionale (cfr. n. 3.4). Di conseguenza, il testo dell’iniziativa prevede due eccezioni per il divieto di esportazioni in tali Paesi (cfr. art. 107 cpv. 3 lett. a

n. 1 e 2) e consente al Parlamento di prevedere ulteriori deroghe a livello di legge. Le ripercussioni di tale divieto, previsto all’articolo 107 cpv. 3 lett. a dipende dunque dall’eventualità che il Parlamento introduce ulteriori deroghe e dall’eventualità che si esprima in merito all’interpretazione del concetto di «implicazione».

4.2.2 Soppressione della deroga a favore dei Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti

umani

In caso di accoglimento dell’iniziativa, la deroga attualmente prevista all’articolo 5 capoverso 4 OMB, per il rilascio di un’autorizzazione anche nel caso in cui il Paese destinatario violi in modo grave e sistematico i diritti umani, verrebbe soppressa. Verrebbe dunque meno anche la possibilità di differenziare nel singolo caso in funzione del rischio potenziale insito nel materiale bellico da esportare, come previsto ad esempio per gli Stati membri dell’Unione europea dalla Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. Nell’esito, ciò impedirebbe la fornitura a uno Stato che viola in modo grave e sistematico i diritti umani di materiale bellico acquistato per la difesa nazionale, e che non si presta per commettere simili violazioni (a seconda della situazione nel Paese destinatario, per es. sistemi di difesa aerea o impianti radar per la marina). La situazione giuridica creata dall’accoglimento dell’iniziativa rappresenterebbe un inasprimento rispetto a quella che caratterizza gli Stati membri dell’Unione europea, e quindi penalizzerebbe l’industria svizzera degli armamenti nei confronti dei concorrenti europei12.

Nel rapporto in adempimento del postulato Frick del 18 giugno 2010 (10.3622), il Consiglio federale ha sottolineato che la legislazione svizzera e la prassi in materia di autorizzazione delle esportazioni di

12 Cfr. postulato Frick 10.3622: «Stesse condizioni per l’industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza nel confronto con la concorrenza europea»; rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Frick del 18 giugno 2010 (10.3622); Mozione CPS-S 13.3662: «Porre fine alla discriminazione dell’industria svizzera degli armamenti».