Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine
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Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 107 cpv. 2 – 4 (Armi e materiale bellico)
Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 107 capoversi 2–4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.
3. Obiettivi e contenuto dell’iniziativa
3.1 Obiettivi dell’iniziativa
Secondo il comitato promotore, l’iniziativa è intesa a permettere un «disciplinamento democratico sostenibile» del controllo delle esportazioni di materiale bellico grazie alla definizione dei criteri di esportazione a livello costituzionale e di legge. I promotori dell’iniziativa intendono inoltre lottare contro le cause che provocano movimenti di fuga. Il numero di persone in fuga non è mai stato tanto elevato sin dalla Seconda guerra mondiale. Esportando armi in Paesi che violano i diritti umani, la Svizzera contribuisce ad aumentare il numero dei profughi. Infine, secondo i promotori dell’iniziativa, vi è un rischio che le armi esportate in zone di crisi finiscano nelle mani di terroristi.
Con la propria iniziativa, il comitato promotore non intende vietare le esportazioni di armi, bensì ritornare ai criteri di autorizzazione definiti dal Consiglio federale nel 2008 (introduzione dei criteri di esclusione previsti all’art. 5 cpv. 2 OMB, cfr. n. 3.2) e lievemente modificati nel 20143. In tal modo intende impedire che si possano esportare armi in Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani, o implicati in un conflitto armato interno o internazionale, a prescindere dal fatto che il materiale bellico esportato si presti o meno per un uso nel conflitto o per la commissione di violazioni dei diritti umani.
3.2 Normativa vigente
Attualmente, le condizioni essenziali di autorizzazione per l’esportazione di materiale bellico sono disciplinate a livello di legge. La LMB ) stabilisce, al suo articolo 22, che l’esportazione di materiale bellico è permessa se non viola il diritto internazionale pubblico e non lede i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti. L’emanazione di disposizioni d’esecuzione spetta al Consiglio federale (art. 43 LMB), il quale ha fatto uso di questa delega definendo all’articolo 5 OMB i criteri da considerare per l’autorizzazione (art. 5 cpv. 1 OMB) o che escludono imperativamente qualsiasi autorizzazione (criteri di esclusione, art. 5 cpv. 2 OMB)4. Ha inoltre previsto una serie di deroghe all’articolo 5 capoverso 3 e 4 OMB.
Art. 5 OMB Criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero
1 In caso di autorizzazione per affari con l’estero e di conclusione di contratti di cui all’articolo 20 LMB occorre considerare: a. il mantenimento della pace, la sicurezza internazionale e la stabilità regionale; b. la situazione all’interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all’impiego di bambini-soldato; c. gli sforzi della Svizzera nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare il caso possibile in cui il Paese destinatario figura tra i Paesi meno sviluppati nell’elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, stilato dal Comitato d’aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; d. il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all’osservanza del diritto internazionale; e. la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.
2 La Cancelleria federale stabilirà in maniera definitiva il numero della disposizione transitoria dopo la votazione popolare.
3 In casi eccezionali, le esportazioni di materiale bellico in Paesi che violano sistematicamente e in modo grave i diritti umani possono essere autorizzate se il rischio che il materiale esportato venga utilizzato per commettere gravi violazioni di tali diritti è minimo. Nella prassi, questi casi riguardavano quasi esclusivamente sistemi d’arma difensivi per la difesa dello spazio aereo, ad esempio sistemi contraerei.
4 Per il commento relativo all’applicazione del motivo di esclusione previsto all’art. 5 cpv. 2 lett. a OMB (coinvolgimento in un conflitto armato interno) cfr. n. 3.4.