Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine

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Senza l’eccezione attualmente prevista all’articolo 5 capoverso 4 OMB, per queste imprese sarà più difficile esportare dalla Svizzera, considerato il crescente spostamento del mercato dall’Europa verso il Medio Oriente e l’Asia. Diversi Paesi di queste regioni violano in modo grave e sistematico i diritti umani. Per questa ragione, si applicherebbe il criterio di esclusione assoluto previsto per i Paesi che commettono tali violazioni. Questo nuovo ostacolo all’accesso al mercato nel Medio Oriente e in Asia potrebbe a medio-lungo termine arrecare pregiudizio alla Svizzera come sede di produzione delle imprese in questione.

Tra il 2014 e il 2017 l’Unione europea ha autorizzato esportazioni per un valore di circa 78 miliardi di euro20 in Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani. Nell’Unione europea, queste esportazioni possono essere autorizzate, poiché la Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari consente di praticare una pratica differenziata in materia di esportazione. L’importante volume di esportazioni autorizzato indica che esiste un mercato di smercio corrispondente che potrebbe essere interessante anche per le imprese svizzere. Sopprimendo la deroga prevista all’articolo 5 capoverso 4 OMB si rischia di creare condizioni svantaggiose che possono indurre i fabbricanti svizzeri di materiale bellico a delocalizzarsi nei Paesi limitrofi, per poi da lì poter effettuare le esportazioni in questione. Questo fenomeno vanificherebbe gli sforzi compiuti dal Consiglio federale per rafforzare la base tecnologica e industriale indigena conformemente ai principi definiti in materia di politica d’armamento del DDPS. L’esportazione a partire dalla Svizzera di materiale bellico che non si presta a essere impiegato per commettere gravi violazione dei diritti umani dovrebbe continuare a essere autorizzata.

D'altro canto, la variante 2, rinunciando al regime derogatorio oggi previsto all’articolo 5 capoverso 4 OMB, soddisfa una delle rivendicazioni fondamentali dell’iniziativa escludendo per l’avvenire in modo generalizzato l’esportazione di materiale bellico in Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani. Ciò equivarrebbe a un ritorno alla prassi applicata nel 2014 e corrisponderebbe al cosiddetto status quo allora vigente. Pertanto, la variante 2 non permetterebbe più alcuna differenziazione nei casi in cui si applicherebbe il vigente articolo 5 capoverso 4 OMB, nemmeno se il rischio che il materiale bellico possa essere utilizzato per commettere gravi violazioni dei diritti umani fosse minimo.

6.5 Ulteriore procedere

Il Consiglio federale prevede di sottoporre al Parlamento un disegno con controprogetto indiretto all’iniziativa sulla base dei risultati della consultazione.

Optando per la variante 1, le ripercussioni negative per la STIB sarebbero ridotte al minimo, poiché sul piano del contenuto coincide integralmente con i criteri di autorizzazione attualmente definiti nella vigente OMB. Inoltre, questa variante soddisfa la volontà espressa dal Parlamento nell’ambito della deliberazione della mozione del gruppo BD del 28 maggio 2018 (18.3394, «Ampliare la base democratica per le esportazioni di armi») riguardo al trattamento del materiale bellico. Al tempo stesso, tiene conto della volontà del comitato promotore di sottrarre al Consiglio federale la competenza per adeguare autonomamente i criteri di autorizzazione. Come contropartita, al Consiglio federale sarebbe conferita una facoltà di deroga per poter reagire prontamente agli sviluppi inattesi (eventi straordinari).

Optando per la variante 2, le condizioni quadro per le esportazioni in Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani diverrebbero nuovamente più restrittive, con possibili ripercussioni negative su una parte delle imprese d’armamento della Svizzera. In particolare, queste imprese sarebbero nuovamente penalizzate rispetto ai Paesi limitrofi europei, ossia si ritornerebbe allo status quo del 2014. Sarebbe fortemente ridotta anche la libertà d’azione del Consiglio federale, poiché non sarebbe più prevista alcuna facoltà di deroga in caso di eventi straordinari. La variante 2 soddisferebbe dunque le due rivendicazioni fondamentali del comitato promotore, e segnatamente quella di tornare allo status

20 La cifra di 78 miliardi di euro risulta dal totale delle esportazioni dei Paesi membri dell’Unione europea nel periodo 2015-2017 verso Paesi che, in linea di principio, non potrebbero essere riforniti dalla Svizzera perché violano in modo grave e sistematico i diritti umani. L’Unione europea non ha ancora pubblicato cifre più recenti. Fonte: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8472/Arms%20export%20control (non tradotto in italiano).