Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Entrambe le varianti prevedono la trasposizione a livello di legge dei criteri di autorizzazione definiti all’articolo 5 OMB. Nella prima variante essi vengono trasposti integralmente a livello di legge, nella seconda viene soppresso il regime derogatorio introdotto nel 2014 all’articolo 5 capoverso 4 per i Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani. La consacrazione dei criteri di autorizzazione a livello di legge soddisfa sia la principale rivendicazione del comitato promotore, consistente nel rafforzamento del controllo democratico, sia gli indirizzi delineati dalla mozione 18.3394. In entrambe le varianti, l’adeguamento dei criteri di autorizzazione spetterebbe esclusivamente al Parlamento e sottostarebbe dunque anche al referendum facoltativo. Sarebbe in tal modo soddisfatta la rivendicazione del comitato promotore che chiede una possibilità di controllo diretta da parte del Popolo sovrano. La variante 1 prevede inoltre una facoltà di deroga per il Consiglio federale, che consente al Governo di reagire prontamente al sorgere di eventi straordinari.
6.1 Variante 1: trasposizione a livello di legge dei criteri di autorizzazione attuali con mantenimento della prassi vigente in materia di autorizzazione e possibilità di deroga per il Consiglio federale per la salvaguardia degli interessi nazionali (tra cui il mantenimento della STIB) Testo sottoposto a consultazione (variante 1):
Art. 22a Criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero
1In caso di autorizzazione per affari con l’estero secondo l’articolo 22 e di conclusione di contratti di cui all’articolo 20 occorre considerare:
a. il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale;
b. la situazione all’interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all’impiego di bambini-soldato;
c. gli sforzi della Svizzera nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare il caso possibile in cui il Paese
destinatario figura tra i Paesi meno sviluppati nell’elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, stilato dal Comitato d’aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ;
d. il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all’osservanza del diritto internazionale;
e. la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.
2L’autorizzazione per affari con l’estero conformemente all’articolo 22 e la conclusione di contratti conformemente all’articolo 20 non sono ammesse se:
a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale;
b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;
c. esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile; o
d. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.
3In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un’autorizzazione per singole armi da fuoco portatili di ogni calibro e per i loro accessori, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.
4In deroga al capoverso 2 lettera b, un’autorizzazione può essere rilasciata se sussiste un rischio esiguo che il materiale bellico da esportare venga impiegato per commettere gravi violazioni dei diritti dell’uomo.
Art. 22b Deroga del Consiglio federale ai criteri di autorizzazione per gli affari con l’estero
1Il Consiglio federale può derogare ai criteri di autorizzazione di cui all’articolo 22a:
a. in presenza di eventi straordinari; e
b. se lo impone la salvaguardia degli interessi nazionali della politica estera o della politica di sicurezza del Paese.
2Se la deroga è concessa mediante decisione, il Consiglio federale informa le Commissioni della politica di sicurezza dell’Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.