Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine

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di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Sempre secondo il comitato promotore, sarebbe di soccorso la deroga prevista dal testo dell’iniziativa in favore dei Paesi implicati in un conflitto soltanto in virtù di una tale risoluzione. Tuttavia, il Consiglio federale non ritiene necessaria una simile precisazione. Se vi è una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in favore di un intervento militare o del mantenimento della pace, non si tratta di implicazione in un conflitto armato interno o internazionale, bensì di un intervento dello Stato in questione in nome della comunità internazionale.

Le possibili deroghe enumerate non esaustivamente all’articolo 107 capoverso 3 lettera a numeri 1 e 2 sottolineano che sarebbe possibile scostarsi dal criterio di esclusione del conflitto armato nel senso dell’illustrata interpretazione del comitato promotore (anche una partecipazione extraterritoriale è considerata implicazione) soltanto per i motivi menzionati esplicitamente nel testo dell’iniziativa, rispettivamente nelle definizioni del legislatore. Esse consentirebbero però di fornire comunque materiale bellico esportato dalla Svizzera a Stati quali ad esempio gli Stati Uniti o la Francia, che secondo la concezione del comitato sarebbero toccati dal divieto previsto all’articolo 107 capoverso 3 lettera a numeri 1 e 2.

Art. 107 cpv. 4

«dispositivi impiegati per lo sminamento umanitario»

Il testo dell’iniziativa consente alla legge di prevedere eccezioni a favore dei dispositivi impiegati per lo sminamento umanitario per tutti i divieti sanciti all'articolo 107 capoverso 3. Questa possibilità di deroga non ha alcuna rilevanza pratica, poiché tali dispositivi non sono considerati materiale bellico, bensì soggiacciono alla legislazione in materia di controllo delle esportazioni.

4. Valutazione dell’iniziativa

4.1 Valutazione degli scopi dell’iniziativa

Con la propria iniziativa, il comitato promotore intende (1) rafforzare il controllo democratico sulle esportazioni di materiale bellico, (2) vietare in modo generalizzato e senza eccezioni la fornitura di materiale bellico in Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani (ritorno allo status quo del 2014), (3) limitare il margine di manovra del Consiglio federale per garantire in particolare che anche in avvenire non possano essere fornite armi in Paesi teatro di guerre civili, (4) lottare contro le cause che originano movimenti di fuga e (5) impedire che armi svizzere finiscano nelle mani di terroristi6. Qui di seguito viene esaminato l’impatto dell’iniziativa nell’ottica di queste rivendicazioni.

4.1.1 Le esportazioni di armamenti devono sottostare al controllo democratico

Il comitato promotore giustifica l’iniziativa in particolare con il fatto che oggi il Consiglio federale può decidere di testa propria la politica della Svizzera in materia di esportazione di materiale bellico.

Nel diritto vigente, le condizioni di autorizzazione per queste esportazioni sono già definite a livello di legge (art. 22 LMB), mentre le pertinenti disposizioni d’esecuzione sono previste nell’OMB (art. 5 OMB; cfr. n. 3.2). La competenza per l’adeguamento di tali disposizioni spetta al Consiglio federale, il quale però non ne ha mai fatto uso autonomamente. L’aggiunta, nel 2008, di motivi di esclusione ai criteri di autorizzazione (art. 5 cpv. 2 OMB) è stata operata su raccomandazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG)7, la deroga di cui all’articolo 5 capoverso 4 OMB è stata introdotta in seguito alla mozione del 25 giugno 2013 della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-S) (13.3662 «Porre fine alla discriminazione dell'industria svizzera degli armamenti»)8 e la decisione di elaborare un nuovo adeguamento dell’ordinanza, presa nel 2018 dal Consiglio federale, è scaturita anch’essa da un’iniziativa della CS-S9.

6 Allianz gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer: die Hauptargumente (https://korrektur-initiative.ch/initiative/diehauptargumente/, non tradotto in italiano).

7 Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 7 novembre 2006, «Esecuzione della legislazione sul materiale bellico: decisioni del Consiglio federale del 29 giugno 2005 e riesportazione di obici blindati verso il Marocco».

8 Mozione 13.3662: «Porre fine alla discriminazione dell’industria svizzera degli armamenti» (https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=27821).

9 https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sik-n-2018-08-20.aspx.