Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Il Consiglio federale è inoltre imperativamente tenuto a rispettare i limiti legali delle condizioni di autorizzazione previsti all’articolo 22 LMB. Lo scambio che avviene in diversi contesti tra Parlamento e Consiglio federale (per es. CPS, CdG) consente una verifica periodica dell’idoneità dei criteri di autorizzazione definiti all’articolo 5 OMB ad adempiere lo scopo di legge consacrato all’articolo 1 LMB e della loro conformità alle condizioni di autorizzazione definite all’articolo 22 LMB. In virtù dell’articolo 32 LMB, inoltre, il Consiglio federale informa annualmente le CdG circa i dettagli delle esportazioni di materiale bellico. Il Parlamento riceve così, già in virtù del diritto vigente, le necessarie informazioni, e ha la possibilità di influire sulla struttura delle disposizioni d’esecuzione definite a livello di ordinanza.
Sulla base di queste premesse, e in considerazione dei limiti definiti dalla legge all’articolo 22 LMB, il controllo democratico è già garantito dall’attuale legislazione. Inoltre, la vigente legislazione sulle esportazioni di materiale bellico illustra proprio il caso legislativo normale: sulla base della Costituzione, il Parlamento definisce in una legge le linee guida di una regolamentazione e delega al Consiglio federale il disciplinamento delle pertinenti disposizioni d’esecuzione. Con la delega del Parlamento, il Consiglio federale non viene investito unicamente di un determinato potere configurativo materiale per quanto riguarda le disposizioni d’esecuzione, ma viene anche legittimato democraticamente a emanare queste disposizioni.
La questione di sapere se i criteri specifici applicabili all’esame di domande di esportazione debbano essere definiti a livello di legge oppure dal Consiglio federale a livello di ordinanza è già stata discussa nell’ambito della revisione totale della LMB proposta dal Consiglio federale al Parlamento il 15 febbraio 1995. L’articolo 21 del disegno del Consiglio federale conteneva i criteri di autorizzazione per il trasferimento di materiale bellico che oggi si ritrovano in forma praticamente identica all’articolo 5 capoverso 1 OMB. Finalmente le Camere federali hanno bocciato tale soluzione, sposando gli argomenti della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N), a giudizio della quale non era necessario enumerare dettagliatamente nella legge i criteri di autorizzazione, in quanto tali dettagli potevano essere disciplinati per via di ordinanza. Infine, all’articolo 22 LMB il legislatore ha stabilito che il trasferimento di materiale bellico è permesso se non viola il diritto internazionale pubblico e non lede i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti, rinviando, per la concretizzazione di questi principi, al disciplinamento per via di ordinanza.
Uno sguardo al passato dimostra che la legge federale del 30 giugno 1972 sul materiale bellico disciplinava i criteri di autorizzazione a livello di legge (art. 11). Tali criteri consistevano però unicamente in due motivi di rifiuto e conferivano al Consiglio federale un determinato margine interpretativo. Il vigente articolo 1 in combinato disposto con l’articolo 22 LMB impone al Consiglio federale una ponderazione più complessa dei beni in presenza. Devono essere adempiuti ad esempio gli impegni della Svizzera e i principi della sua politica estera, permettendo di mantenere una capacità industriale adeguata alle necessità della difesa nazionale. Su questo sfondo è comprensibile che l’Assemblea federale abbia delegato al Consiglio federale il disciplinamento dei criteri specifici di autorizzazione per via di ordinanza. Spetta quindi al Consiglio federale di assicurare che gli impegni internazionali della Svizzera siano adempiuti e che i principi della sua politica estera siano rispettati. Le CdG e le CPS delle Camere federali hanno regolarmente verificato la prassi del Consiglio federale in materia di autorizzazione e sono intervenute con raccomandazioni o mozioni quando si sono resi necessari degli adeguamenti.
4.1.2 Il comitato promotore non chiede un inasprimento della prassi in materia di esportazione di armi,
bensì un ritorno allo status quo del 2014
Il comitato promotore sostiene che secondo il diritto previgente la violazione grave e sistematica dei diritti umani o una situazione di guerra civile nel Paese destinatario escludessero in tutti i casi l’esportazione di materiale bellico. Nel 2009, nell’ambito della campagna a favore dell’iniziativa popolare «per il divieto di esportare materiale bellico», il Consiglio federale avrebbe promesso di non allentare i criteri di autorizzazione. Il Consiglio federale sarebbe venuto meno a tale promessa dapprima nel 2014 e quindi anche nel 2018, e ciò giustificherebbe la presentazione dell’iniziativa.