Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine
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anche un indebolimento della STIB, a detrimento del nostro esercito e di altre istituzioni della Confederazione responsabili della pubblica sicurezza.
Le ripercussioni dell’iniziativa per l’economia nazionale sarebbero sostanzialmente limitate, poiché la quota delle esportazioni di materiale bellico sul totale delle esportazioni dalla Svizzera si attesta costantemente al di sotto dell’1 per cento, e pertanto l’importanza economica di tali esportazioni è piuttosto esigua. A livello nazionale, si può dunque ritenere che tali ripercussioni sarebbero di modeste proporzioni. Ciò nonostante, alcune regioni sarebbero colpite più di altre in caso di cessazione dell’attività da parte di imprese locali. L’importanza dal punto di vista della politica regionale non deve dunque essere sottovalutata. In alcuni Cantoni, numerosi posti di lavoro e una quota relativamente importante del valore aggiunto dipendono dalla produzione di materiale bellico. Non va inoltre dimenticato, in questo contesto, l’indotto indiretto. Le grandi imprese d’armamento, ad esempio, acquistano merci e servizi per la produzione di materiale bellico da oltre 1000 imprese fornitrici svizzere. Anche queste imprese, dunque, sarebbero direttamente toccate dall’iniziativa.
4.3 Pregi e difetti dell’iniziativa
L’iniziativa riprende un dibattito a forte carica emotiva condotto nel 2018 e consente al Popolo di esprimersi al riguardo. A differenza dell’iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico»13, posta in votazione nel 2009, la presente iniziativa non prevede un divieto generale di tali esportazioni, bensì ne disciplina soltanto alcuni aspetti. Il trasferimento di competenze previsto dall’iniziativa contraddice però il principio in virtù del quale il legislatore definisce i tratti essenziali di un disciplinamento e lascia al Consiglio federale il compito di emanare le pertinenti disposizioni d’esecuzione. I divieti auspicati dovrebbero quindi trovare posto piuttosto in una legge anziché nella Costituzione. Se tali divieti fossero sanciti a livello di legge, sarebbe possibile mantenere anche il regime speciale previsto all'articolo 23 LMB per le forniture di pezzi di ricambio (cfr. n. 4.2.3).
In caso di accoglimento dell’iniziativa, Parlamento e Consiglio federale perderebbero il loro margine di manovra in particolare per quanto riguarda il mantenimento della STIB14. Ciò complicherebbe notevolmente un eventuale adeguamento dei criteri di autorizzazione ai cambiamenti di circostanze. Per allentare o inasprire i criteri occorrerebbe quantomeno un processo legislativo parlamentare, se non addirittura un’ulteriore votazione popolare. Il grande vantaggio della soluzione attuale risiede proprio nella flessibilità che consente di reagire al sorgere di nuove circostanze, poiché consente di garantire in ogni tempo il perseguimento degli obiettivi consacrati agli articoli 1 e 22 LMB. Le pertinenti disposizioni garantiscono un’adeguata considerazione degli interessi di politica estera e di quelli della politica di sicurezza. L’accoglimento dell’iniziativa potrebbe compromettere unilateralmente questo meccanismo equilibrato a detrimento della STIB. Contrariamente alla legislazione e alla prassi attuali, l'accoglimento dell’iniziativa limiterebbe la possibilità di una periodica verifica delle condizioni quadro della politica di esportazione da parte del Parlamento e del Consiglio federale, e, in caso di bisogno, di un suo tempestivo adeguamento. Quanto detto vale sia per l’adeguamento del 2014 sia per i criteri di esclusione introdotti nel 2008.
Il rafforzamento della STIB è un importante obiettivo del Consiglio federale. I principi del Consiglio federale del 24 ottobre 201815 in materia di politica d’armamento del DDPS puntano fortemente su questa base. Una base tecnologica e industriale efficiente rappresenta per molti Stati un elemento importante della politica in materia d’armamento, e quindi anche della politica di sicurezza e di difesa. La Svizzera deve tenere particolarmente conto di questo aspetto, poiché in quanto Stato neutrale, non appartenente ad alcuna alleanza difensiva, non ha diritto ad appoggi militari da parte di altri Stati. Gli strumenti per rafforzare la STIB sono enumerati esaustivamente nei suddetti principi del Consiglio federale in materia di politica d’armamento del DDPS. Nel sistema economico svizzero, le imprese in particolare sono in linea di principio organizzate secondo il diritto privato, e quindi possono sopravvivere
13 Cfr. messaggio del 27 agosto 2008 relativo all'iniziativa popolare «per il divieto di esportare materiale bellico» (FF 2008 6609).
14 L’efficienza della STIB è un elemento importante della politica in materia di armamento. La STIB si compone degli istituti di ricerca e delle imprese che dispongono in Svizzera di competenze, abilità e capacità produttive nel settore della sicurezza e della tecnica di difesa (cfr. https://www.ar.admin.ch/it/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates/sicherheitsrelevantetechnologie-und-industriebasis-stib.html).
15 https://www.ar.admin.ch/it/beschaffung/ruestungspolitik-des-bundesrates.html