Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine
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sul mercato soltanto se possono vendere i loro prodotti e servizi. La domanda indigena da parte dell’esercito e di altre istituzioni di pubblica sicurezza della Confederazione non basta a garantire in modo affidabile l’esistenza della STIB con competenze, abilità e capacità produttive di ampiezza e spessore sufficienti. Per questa ragione, oltre alle vendite sul mercato interno e alle partecipazioni industriali (offset), riveste grande importanza in particolare anche la politica di controllo delle esportazioni, poiché questi tre strumenti possono influenzare direttamente le possibilità di smercio delle imprese, e quindi rappresentano le possibilità di gestione più dirette per rafforzare la base di cui sopra. Una base tecnologica e industriale efficiente presuppone condizioni quadro competitive, che consentano alle imprese di offrire anche sul mercato internazionale prodotti e servizi concorrenziali. A tal fine, la Confederazione deve creare le condizioni quadro necessarie, attraverso la sua legislazione e la prassi in materia di autorizzazione delle esportazioni di materiale bellico, pur nel rispetto del diritto internazionale pubblico e delle proprie priorità di politica estera.
4.4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’iniziativa è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
5. Conclusioni
Pur capendo le principali ragioni del comitato promotore, il Consiglio federale ritiene che l’iniziativa si spinga troppo in là, poiché il suo accoglimento violerebbe la gerarchia delle norme, indebolirebbe la STIB a causa della soppressione della deroga prevista all'articolo 5 capoverso 4 OMB e dal punto di vista della politica economica penalizzerebbe l’industria svizzera della sicurezza e della tecnica di difesa rispetto ai concorrenti europei. Inoltre, l’attuazione dei concetti giuridici indeterminati contenuti nel testo dell’iniziativa creerebbe una serie di difficoltà, alimentando l’incertezza del diritto per i suddetti rami dell’industria. Infine, anche la soppressione del regime previsto all'articolo 23 LMB per i pezzi di ricambio causerebbe un ulteriore netto inasprimento della normativa a detrimento della certezza del diritto e della tutela della fiducia, danneggiando la reputazione di affidabilità dell’industria svizzera.
Pertanto, il Consiglio federale presenta un controprogetto indiretto volto a trasporre a livello di legge i criteri di autorizzazione attualmente definiti all'articolo OMB. A tal fine considera due varianti: una intesa a migliorare le possibilità di mantenimento della base tecnologica e industriale rilevante e di reagire di fronte a eventi straordinari e una seconda ispirata maggiormente alle rivendicazioni del comitato promotore. La più importante rivendicazione del comitato, ossia il rafforzamento del controllo democratico, è considerata in entrambe le varianti proposte. Al tempo stesso, il controprogetto permette di attenuare le conseguenze negative del trasferimento di competenze. In particolare, consentirebbe di mantenere il regime previsto per i pezzi di ricambio all'articolo 23 LMB e genererebbe certezza del diritto per l’industria svizzera della sicurezza e della tecnica di difesa. Anche l’articolo 5 capoverso 1 OMB, essenziale per la prassi in materia di autorizzazione, sarebbe innalzato a livello di legge come i motivi di esclusione previsti al capoverso 2 della stessa disposizione.
6. Controprogetto indiretto all’Iniziativa correttiva
Il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento un controprogetto indiretto volto a trasporre in una legge i criteri attualmente definiti a livello di ordinanza. A tal fine pone in consultazione due varianti:
1. variante 1: trasposizione a livello di legge dei criteri di autorizzazione attuali con mantenimento della prassi vigente in materia di autorizzazione e possibilità di deroga per il Consiglio federale per la salvaguardia degli interessi nazionali (tra cui il mantenimento della STIB);
2. variante 2: trasposizione a livello di legge dei criteri di autorizzazione attuali senza il regime derogatorio introdotto nel 2014 (diritti umani), con conseguente lieve inasprimento della prassi in materia di autorizzazioni e rinuncia a una possibilità di deroga per il Consiglio federale (in particolare in favore del mantenimento della STIB).