Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine

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sistematico, dunque, la qualifica di «legge federale» non è dunque da intendersi nel senso che il Consiglio federale non può più emanare disposizioni d’esecuzione ai sensi dell’articolo 182 Cost. Il testo dell’iniziativa non deve pertanto essere inteso come divieto di delega, ma esige quantomeno una verifica della ripartizione della materia disciplinata tra legge e ordinanza nonché il loro eventuale riordinamento.

Art. 107 cpv. 3 lett. a

«Affari con l’estero aventi per oggetto materiale bellico sono vietati in particolare se […] il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale».

Il concetto di «conflitto armato interno» è stato introdotto dal Consiglio federale nel 2008 in relazione ai criteri di esclusione di cui all’articolo 5 capoverso 2 OMB. Lo scopo della disposizione consisteva nel creare un motivo di esclusione assoluto per i Paesi teatro di una guerra civile, ovvero di un conflitto armato interno. Nella risposta all’interrogazione Josef Lang del 12 giugno 2009 (09.1108, «Interpretazione infondata dell'ordinanza sul materiale bellico»), il Consiglio federale ha perciò spiegato che l’esclusione riguarda soltanto i Paesi destinatari in cui è in corso un conflitto armato interno. Il comitato promotore auspica che questo concetto di conflitto armato interno, presente anche nel testo dell’iniziativa, venga inteso in senso più ampio. Ritiene pertanto che tale criterio di esclusione debba essere applicato anche nei casi in cui il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno che si svolge in territorio di un altro Stato, e fa riferimento in particolare al coinvolgimento dell’Arabia Saudita nel conflitto in atto nello Yemen. Secondo la concezione attuale del criterio dell’implicazione in un conflitto armato interno, il criterio di esclusione assoluto di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettera a OMB non è applicabile all’Arabia Saudita. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di negare l’autorizzazione a tutte le esportazioni di materiale bellico per le quali vi è motivo di credere che possano essere destinate a un impiego nel conflitto in atto nello Yemen in virtù dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a OMB. Ciò vale per tutti i Paesi che partecipano alla cooperazione militare condotta nello Yemen dall’Arabia Saudita e riguarda soprattutto armi quali fucili d’assalto o veicoli blindati per il trasporto di truppe. Il Consiglio federale ritiene invece che l’esportazione di sistemi di difesa aerea possa in generale essere autorizzata. Secondo l’interpretazione del concetto di implicazione in un conflitto armato interno prevista dal comitato promotore, occorrerebbe rifiutare tutte le esportazioni di materiale bellico nei Paesi che sono implicati o che intervengono militarmente nel conflitto in atto nello Yemen. L’esportazione di sistemi di difesa aerea in Arabia Saudita, ad esempio, sarebbe vietata. Questa interpretazione estensiva del concetto è in un certo qual modo in contraddizione con l’obiettivo del comitato promotore, il quale auspica segnatamente il ritorno allo status quo del 20145. Qualora l’iniziativa dovesse essere accolta, l’interpretazione specifica del divieto, e quindi del criterio dell’implicazione in un conflitto armato interno, spetterebbe al Parlamento, e, in seconda linea, al Consiglio federale.

Art. 107 cpv. 3 lett. a n. 1 e 2

«Paesi democratici che hanno un regime di controllo delle esportazioni comparabile a quello svizzero» e «Paesi che sono implicati in un tale conflitto esclusivamente nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite».

Il legislatore deve poter prevedere deroghe al divieto costituzionale di esportare materiale bellico in un Paese destinatario implicato in un conflitto armato interno o internazionale. Questa possibilità esiste segnatamente per i Paesi democratici che hanno un regime di controllo delle esportazioni comparabile a quello svizzero o per quelli che sono implicati in un tale conflitto esclusivamente nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Le espressioni «Paesi democratici» e «che hanno un regime di controllo delle esportazioni comparabile a quello svizzero» sono concetti giuridici indeterminati che devono essere interpretati. I criteri o gli standard da applicare per valutare se un Paese deve essere considerato democratico non sono chiari, poiché nel testo dell’iniziativa manca una definizione. Anche sotto questo aspetto spetterebbe al legislatore, ed eventualmente al Consiglio federale, provvedere a una concretizzazione di queste espressioni.

Secondo la lettura del comitato promotore, il vigente articolo 5 capoverso 2 lettera a OMB (rifiuto dell’autorizzazione se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale) vieterebbe anche le forniture in Paesi implicati in un conflitto nel quadro di una risoluzione del Consiglio

5 «Il comitato promotore non chiede un inasprimento della prassi in materia di esportazione di armi, bensì un ritorno allo status quo del 2014 («Die Allianz will keine Verschärfung der Waffenexportpraxis, sondern eine Rückkehr zum Status Quo von 2014»: https://korrektur-initiative.ch/initiative/die-hauptargumente/, non tradotto in italiano).