Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine

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6.2 variante 2: trasposizione a livello di legge dei criteri di autorizzazione attuali senza il regime derogatorio introdotto nel 2014 (diritti umani), con conseguente lieve inasprimento della prassi in materia di autorizzazioni e rinuncia a una possibilità di deroga per il Consiglio federale (in particolare in favore del mantenimento della STIB). Testo sottoposto a consultazione (variante 2):

Art. 22a Criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero

1In caso di autorizzazione per affari con l’estero secondo l’articolo 22 e di conclusione di contratti secondo l’articolo 20 occorre considerare:

a. il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale;

b. la situazione all’interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all’impiego di bambini-soldato;

c. gli sforzi della Svizzera nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare il caso possibile in cui il Paese destinatario figura tra i Paesi meno sviluppati nell’elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, stilato dal Comitato d’aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

d. il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all’osservanza del diritto internazionale;

e. la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.

2L’autorizzazione per affari con l’estero conformemente all’articolo 22 e la conclusione di contratti conformemente all’articolo 20 non sono ammesse se:

a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale;

b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;

c. esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile; o

d. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.

3In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un’autorizzazione per singole armi da fuoco portatili di ogni calibro e per i loro accessori, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.

Anche la variante 2 prevede la trasposizione nella LMB sia dei criteri contemplati all’articolo 5 capoverso

1 OMB, da considerare nella procedura di autorizzazione, sia dei criteri di esclusione previsti al capoverso 2 della stessa disposizione (nuovo art. 22a LMB), ma senza l’eccezione prevista al capoverso

4 per i Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani. Questa variante non prevede la facoltà per il Consiglio federale di derogare ai criteri di autorizzazione in presenza di eventi straordinari, qualora lo esiga la salvaguardia degli interessi della politica esterna o della politica di sicurezza del Paese. L’eccezione prevista all’articolo 5 capoverso 3 OMB (armi da fuoco utilizzate esclusivamente per scopi privati e sportivi) verrebbe mantenuta, come previsto anche dall’iniziativa.