Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine
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6.2 variante 2: trasposizione a livello di legge dei criteri di autorizzazione attuali senza il regime derogatorio introdotto nel 2014 (diritti umani), con conseguente lieve inasprimento della prassi in materia di autorizzazioni e rinuncia a una possibilità di deroga per il Consiglio federale (in particolare in favore del mantenimento della STIB). Testo sottoposto a consultazione (variante 2):
Art. 22a Criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero
1In caso di autorizzazione per affari con l’estero secondo l’articolo 22 e di conclusione di contratti secondo l’articolo 20 occorre considerare:
a. il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale;
b. la situazione all’interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all’impiego di bambini-soldato;
c. gli sforzi della Svizzera nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare il caso possibile in cui il Paese destinatario figura tra i Paesi meno sviluppati nell’elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, stilato dal Comitato d’aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
d. il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all’osservanza del diritto internazionale;
e. la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.
2L’autorizzazione per affari con l’estero conformemente all’articolo 22 e la conclusione di contratti conformemente all’articolo 20 non sono ammesse se:
a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale;
b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;
c. esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile; o
d. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.
3In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un’autorizzazione per singole armi da fuoco portatili di ogni calibro e per i loro accessori, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.