Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine

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Nel loro esito, i divieti previsti dal testo dell’iniziativa corrisponderebbero sostanzialmente ai criteri di esclusione previsti all’articolo 5 capoverso 2 OMB prima dell’adeguamento operato nel 2014. Grazie ad essa, le esportazioni di materiale bellico in Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani non potrebbero più essere autorizzate. Per quanto riguarda le esportazioni di tale materiale in questi Paesi, l’accoglimento dell’iniziativa porterebbe a un inasprimento dei criteri di autorizzazione e della prassi applicata alle esportazioni, poiché verrebbe a cadere la deroga attualmente prevista per il criterio delle violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani prevista all’articolo 5 capoverso 4 OMB. Per quanto riguarda le esportazioni in altri Paesi, l’accoglimento dell’iniziativa non avrebbe sostanzialmente alcun impatto sulla vigente prassi. Quanto ai Paesi implicati in un conflitto armato interno o internazionale, la futura prassi in materia di autorizzazioni dipenderebbe in misura determinante dalla decisione del Parlamento di adottare o meno norme derogatorie, e di procedere o meno a ulteriori concretizzazioni (per es. riguardo al concetto di implicazione in un conflitto armato10; cfr. n. 3.4). La situazione è invece diversa per le forniture di pezzi di ricambio. Per queste ultime, l’iniziativa introdurrebbe un netto inasprimento, che andrebbe anche al di là dello status quo del 2014 auspicato dal comitato promotore (cfr. n. 4.2.3).

Quanto all’accennato mancato rispetto da parte del Consiglio federale della promessa di non prevedere allentamenti, occorre in questa sede sottolineare che tanto l’adeguamento nel 2014 dei criteri di esclusione di cui all’articolo 5 capoverso 2 OMB quanto l’adeguamento deciso nel 2018 ma non attuato trovano origine in iniziative parlamentari (cfr. n. 4.1.1). Il Consiglio federale non ha dunque agito sua sponte, bensì sulla base di spunti venuti dal Parlamento.

4.1.3 Il Consiglio federale può concedere l’allentamento già l’anno prossimo

Se l’iniziativa fosse accolta, molto probabilmente il Consiglio federale non potrebbe più adeguare i criteri di autorizzazione, poiché non ne avrebbe la competenza11. In linea di principio, i criteri di autorizzazione potrebbero ormai essere adeguati soltanto dal Parlamento o dal Popolo sovrano. Un futuro allentamento di tali criteri non è comunque escluso neanche in tal caso. Esso dovrebbe però essere deciso dal Parlamento nell’ambito di un processo legislativo oppure in votazione popolare. L’iniziativa non può dunque risolvere completamente il «problema» degli adeguamenti indesiderati, ma lo sposterebbe soltanto a livello costituzionale, ponendovi un ostacolo più elevato.

4.1.4 La Svizzera deve combattere le cause che originano movimenti di fuga

Il comitato promotore sostiene che le forniture di armi in Paesi che violano i diritti umani costringa alla fuga un numero ancora maggiore di esseri umani. A loro dire, l’iniziativa lotterebbe contro tale effetto, vietando completamente le forniture di armi in Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani. Tuttavia, le esportazioni di armi vengono già vietate attualmente se il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani. Sono ammesse eccezioni se sussiste soltanto un rischio minimo che il materiale bellico esportato venga impiegato per commettere tali violazioni (per es. se non serve a commettere gravi violazioni dei diritti umani). Anche dal punto di vista delle cause dei movimenti di fuga legati a violazioni dei diritti umani, l’iniziativa non porta dunque alcun miglioramento.

4.1.5 Nelle regioni di crisi le armi finiscono presto nelle mani di terroristi

Secondo il comitato promotore, le esportazioni di materiale bellico in Paesi che violano i diritti umani o in situazione di instabilità finiscono presto nelle mani sbagliate, e segnatamente in quelle di gruppi terroristici, come avrebbero dimostrato i casi emersi negli anni scorsi riguardanti granate a mano, carri armati e munizioni.

Di questo rischio si tiene già conto oggi nell’ambito dell’esame delle singole domande di autorizzazione da parte della SECO e del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 lettera e OMB, se esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato, la domanda di esportazione deve essere

10 Il comitato promotore auspica un’interpretazione più restrittiva del criterio di «implicazione in un conflitto armato interno o internazionale». Se dopo l’accoglimento dell’iniziativa il legislatore dovesse far propria l’interpretazione del comitato promotore, ne conseguirebbe un ulteriore inasprimento (cfr. n. 4.3). Tale inasprimento, tuttavia, andrebbe al di là dello status quo del 2014.

11 A meno che il Parlamento deleghi al Consiglio federale le competenze necessarie per introdurre ulteriori criteri di rifiuto e deroghe.