Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 21 pagine
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2L’autorizzazione per affari con l’estero e la conclusione di contratti conformemente all’articolo 20 LMB non è rilasciata se:
a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale;
b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;
c. […]
d. esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile; o
e. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.
3In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un’autorizzazione per singole armi della categoria KM 1 menzionate nell’allegato 1 e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.
4In deroga al capoverso 2 lettera b, un’autorizzazione può essere rilasciata se sussiste un rischio esiguo che il materiale bellico da esportare venga impiegato per commettere gravi violazioni dei diritti dell’uomo.
3.3 Contenuto del disciplinamento proposto
Con la propria iniziativa, il comitato promotore intende introdurre gli attuali criteri di esclusione previsti all’articolo 5 capoverso 2 OMB sotto forma di divieti (con determinati scostamenti) nella Costituzione, ma dimentica di esprimersi sulla sorte dei criteri di autorizzazione rilevanti nella prassi, definiti al capoverso 1 dello stesso articolo. La consacrazione dei criteri di esclusione nella Costituzione sotto forma di divieti comporta una modifica formale della legislazione. A livello materiale, tuttavia, tale modifica non introduce sostanzialmente alcuna differenza rispetto ai criteri di esclusione attuali, poiché l’effetto finale è in entrambi i casi l’esclusione del rilascio dell’autorizzazione.
L’iniziativa prevede inoltre la soppressione dell’eccezione attualmente prevista all’articolo 5 capoverso
4. Questa disposizione consente in via eccezionale di autorizzare esportazioni di materiale bellico in Paesi destinatari che violano sistematicamente e in modo grave i diritti umani, se il rischio che il materiale esportato venga utilizzato per commettere gravi violazioni di tali diritti è soltanto minimo. Mentre per i Paesi implicati in un conflitto armato interno o internazionale il criterio viene introdotto tale e quale nella Costituzione, il comitato promotore interpreta il termine «implicato» in modo più estensivo di quanto lo faccia il Consiglio federale (cfr. n. 3.4). L’iniziativa consente invece al legislatore di introdurre talune deroghe per i Paesi questi Paesi. Inoltre, i dispositivi impiegati per lo sminamento umanitario sono espressamente esclusi dai divieti previsti. Verrebbe mantenuta anche la deroga attualmente prevista all’articolo 5 capoverso 3 OMB per singole armi da fuoco destinate a uso privato o sportivo.
L’iniziativa non si esprime sul trattamento da riservare alle forniture di pezzi di ricambio per materiale bellico già fornito. Nell’interesse della certezza del diritto e della tutela della fiducia, l’attuale regime prevede una soglia più elevata per il rifiuto dell’autorizzazione a esportare tali pezzi di ricambio. La formulazione assoluta dei divieti previsti nel testo dell’iniziativa all’articolo 107 capoverso 3 varrebbe indistintamente per la fornitura di nuovi prodotti e per quella di pezzi di ricambio per materiale bellico già fornito, poiché i divieti previsti a livello costituzionale prevarrebbero sul disciplinamento speciale previsto dalla legge all’articolo 23 LMB. L’iniziativa introdurrebbe in tal modo un netto inasprimento, a detrimento della certezza del diritto e della tutela della fiducia (cfr. n. 4.2.3).
3.4 Commento e interpretazione del testo dell’iniziativa
Le disposizioni previste dal testo dell’iniziativa coincidono ampiamente con i criteri di esclusione attualmente previsti dal vigente articolo 5 capoverso 2 OMB. Esistono però, come esporremo qui di seguito, alcune differenze.
Art. 107 cpv. 2
«sotto forma di legge federale»
Il testo dell’iniziativa prevede che la Confederazione emani, sotto forma di legge federale, prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico. A differenza dell’attuale disposizione, che stabilisce generalmente che la Confederazione emana prescrizioni sull’importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico, la nuova norma stabilisce ora la forma nella quale tali prescrizioni devono essere emanate. La gerarchia normativa esistente tra legge e ordinanza risulta dagli articoli 164 e 182 Cost. Dal punto di vista