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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 17 pagine
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terzi indipendenti riconosciuti dall’UFAM fornendo tutte le informazioni necessarie e garantendo la consultazione degli atti;
b. versare le tasse riscosse su conti della Confederazione;
c. tutelare il segreto d’affari o di fabbricazione di chi è soggetto all’obbligo di pagare la tassa e all’obbligo di ripresa nonché delle aziende di smaltimento e altri terzi.
Art. 21 Compiti dell’organizzazione privata
1 L’organizzazione privata riscuote e amministra la tassa e adempie ai suoi ulteriori obblighi secondo la presente ordinanza. Essa garantisce che la tassa sia impiegata esclusivamente per le attività di cui all’articolo 15.
2 L’organizzazione privata pubblica annualmente entro il 30 luglio, su disposizione dell’UFAM, un rapporto tecnico-specialistico. Questo comprende nella fattispecie:
a. informazioni sui flussi di materiali e di sostanze degli apparecchi e dei componenti ripresi in Svizzera nell’anno precedente e sul loro smaltimento;
b. informazioni sulle ulteriori attività legate allo smaltimento degli apparecchi, comprese informazioni per il miglioramento del recupero delle sostanze riciclabili.
3 Su istruzione dell’UFAM, l’organizzazione privata affida a terzi che dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche incarichi volti a:
a. accertare e verificare lo stato della tecnica;
b. sviluppare il piano dei controlli tecnici (art. 31) e del loro monitoraggio;
c. raccogliere i dati necessari e stilare i bilanci sui flussi di materiali e di sostanze secondo l’articolo 29.
Art. 22 Vigilanza sull’organizzazione privata
1 L’UFAM vigila sull’organizzazione privata. Può impartire istruzioni all’organizzazione privata, in particolare per quanto riguarda l’impiego della tassa.
2 L’organizzazione privata deve fornire all’UFAM tutte le informazioni necessarie e garantire la consultazione degli atti.
3 Essa deve stilare trimestralmente e presentare all’UFAM un rapporto sull’andamento degli affari, gli introiti e le spese e presentargli inoltre annualmente entro il 30 giugno un rapporto annuale delle attività dell’anno precedente. Il rapporto annuale deve informare::
a. sul consuntivo annuale e sul rapporto di revisione dei terzi indipendenti incaricati della revisione;