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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 17 pagine

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d. il rimborso delle tasse (art. 17);

e. il finanziamento delle proprie attività sulla scorta della presente ordinanza;

f. gli oneri organizzativi per le riunioni del gruppo di esperti e della segreteria (art. 28);

g. gli oneri dell’UFAM per l’adempimento dei suoi compiti secondo la presente ordinanza;

h. il controllo dello stato della tecnica, la creazione del piano dei controlli tecnici nonché la creazione di bilanci dei flussi di materiali e di sostanze (art. 21 cpv. 3);

i. l’esecuzione di controlli tecnici (art. 31);

j. la creazione di informazioni e di rapporti specialistici sullo smaltimento di apparecchi (art. 21 cpv. 2);

k. gli oneri dell’Amministrazione federale delle dogane per la riscossione delle tasse.

Art. 16 Condizioni per il pagamento

1 Le aziende di smaltimento, chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i gestori di centri pubblici di raccolta, i trasportatori nonché altri terzi che chiedono pagamenti per le attività secondo l’articolo 15 lettere a e b, devono far pervenire la propria richiesta motivata all’organizzazione privata, secondo le disposizioni di quest’ultima, fino al 31 marzo dell’anno seguente alle attività.

2 L’organizzazione privata fa effettuare i pagamenti secondo l’articolo 15 lettere a e b soltanto se le attività sono svolte in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica nonché i criteri di economicità. L’organizzazione può adottare le misure necessarie per la verifica di dette condizioni.

3 L’organizzazione privata fa effettuare i pagamenti per le attività secondo l’articolo 15 lettere a e b soltanto nell’ambito dei mezzi finanziari disponibili e ad avvenuta copertura dei costi secondo l’articolo 15 lettera e.

Art. 17 Rimborso

1 Chi esporta apparecchi per i quali è stata pagata una tassa ha diritto, previa richiesta motivata, a un rimborso della tassa.

2 Se l’ammontare della richiesta di rimborso è inferiore ai 25 franchi, la tassa non verrà versata.

3 Le richieste per il rimborso della tassa possono essere inviate all’organizzazione privata per ogni semestre dell’anno civile, devono tuttavia essere presentate fino al 31 marzo dell’anno successivo.