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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 17 pagine
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Art. 30 Logistica di smaltimento
1 I fabbricanti, i commercianti e i commercianti al dettaglio che non aderiscono ad alcuna soluzione settoriale secondo l’articolo 11 organizzano la logistica di smaltimento nell’ambito dei piani del gruppo di esperti secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettere e ed f. Possono altresì affidare tale compito a terzi. L’organizzazione privata secondo l’articolo 19 verifica annualmente se le disposizioni di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettere e ed f sono rispettate.
2 Se la logistica di smaltimento secondo il capoverso 1 non può essere organizzata, l’organizzazione privata affida l’esecuzione della logistica di smaltimento nell’ambito dei piani del gruppo di esperti a terzi che dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche. Gli incaricati collaborano in tal ambito con l’UFAM, i Cantoni e le organizzazioni interessate dell’economia, tenendo conto dei piani logistici esistenti.
Art. 31 Controllo
1 Per garantire il rispetto dello stato della tecnica, presso le aziende di smaltimento e i centri pubblici di raccolta vengono eseguiti dei controlli tecnici almeno ogni due anni. A tal scopo, l’organizzazione privata incarica terzi indipendenti che dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche.
2 Per sostenere l’esecuzione, i risultati vengono messi a disposizione dell’UFAM e, su richiesta, delle autorità cantonali competenti.
3 Su richiesta, una sintesi dei risultati viene messa a disposizione delle organizzazioni di categoria secondo l’articolo 11, nel rispetto del segreto d’affari e di fabbricazione.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 32 Esecuzione
I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
Art. 33 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM
L’UFAM elabora un aiuto all’esecuzione per l’applicazione della presente ordinanza, in particolare riguardo allo stato della tecnica dello smaltimento degli apparecchi. A questo scopo collabora con gli uffici federali, i Cantoni e le organizzazioni economiche interessate e tiene conto delle normative internazionali, degli accordi settoriali e dei marchi pertinenti.