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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 17 pagine
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2 Conformemente all’articolo 19, i fabbricanti esentati dall’obbligo di pagare la tassa secondo l’articolo 11 devono notificare annualmente all’organizzazione privata, fino al 31 marzo, la quantità e il tipo di apparecchi e di componenti immessi sul mercato nell’anno precedente specificandone i generi.
3 L’organizzazione privata mette a disposizione dei moduli, in forma scritta o elettronica, per le notifiche. Inoltra le notifiche pervenute all’UFAM conformemente alle sue disposizioni.
Art. 14 Riscossione della tassa
1 L’organizzazione privata di cui all’articolo 19 fattura l’ammontare della tassa a chi è soggetto all’obbligo di pagare la tassa. La tassa è esigibile non appena la fattura perviene a chi è soggetto all’obbligo di pagare la tassa, oppure, nel caso di una fattura contestata, con decisione relativa alla tassa secondo l’articolo 18 capoverso 2.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla scadenza. In caso di pagamento ritardato, viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento; sui pagamenti anticipati l’organizzazione privata può accordare un interesse remunerativo.
3 La tassa viene versata sui conti della Confederazione indicati dall’UFAM.
4 L’UFAM può concordare con l’Amministrazione federale delle dogane la riscossione delle tasse in caso di importazione di apparecchi. In tal caso, per la riscossione, la scadenza e gli interessi si applica per analogia la normativa doganale.
5 L’Amministrazione federale delle dogane può comunicare all’organizzazione privata di cui all’articolo 19 i dati delle dichiarazioni doganali e di altri accertamenti riferiti all’importazione o all’esportazione di apparecchi. L’organizzazione privata può utilizzare questi dati esclusivamente per la riscossione e l’impiego della tassa e, in forma anonima, per la creazione di statistiche (art. 21 cpv. 2).
Art. 15 Impiego della tassa
La tassa può essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento delle seguenti attività:
a. lo smaltimento di apparecchi e di componenti;
b. gli oneri per l’organizzazione della logistica di smaltimento secondo l’articolo 30;
c. l’informazione e l’esecuzione degli studi approvati dall’UFAM, in particolare per la promozione della raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio di apparecchi, ove per tali attività di informazione non va impiegato più del 5 per cento degli introiti annui derivanti dalla tassa;