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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 17 pagine
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4 Qualora i membri del gruppo di esperti non formulino alcuna raccomandazione secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettere a-f o vi sia un motivo per lo scostamento da una raccomandazione del gruppo di esperti, l’UFAM può dare istruzione all’organizzazione privata di affidare a terzi l’elaborazione di una raccomandazione esterna.
Art. 27 Deliberazioni del gruppo di esperti
Le deliberazioni/decisioni del gruppo di esperti non sono pubbliche.
Art. 28 Cancelleria del comitato di esperti
1 L’organizzazione privata gestisce la segreteria del gruppo di esperti.
2 Elabora il regolamento interno del gruppo di esperti e lo sottopone all’UFAM per l’approvazione.
Sezione 5: Obbligo di notifica dei flussi di materiali e di sostanze, logistica di smaltimento e controllo
Art. 29 Obbligo di notifica dei flussi di materiali e di sostanze
1 Chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i centri privati di raccolta e i centri pubblici di raccolta devono notificare all’organizzazione privata, conformemente alle disposizioni dell’UFAM e fino al 31 marzo, la quantità e il genere di apparecchi e di componenti presi in consegna nell’anno precedente.
2 Le aziende di smaltimento, ad eccezione dei centri privati di raccolta, devono notificare all’organizzazione privata, secondo le disposizioni dell’UFAM e fino al 31 marzo, i dati dei propri registri commerciali dei flussi di materiali e di sostanze dell’anno precedente, nella fattispecie:
a. la quantità di apparecchi e di componenti importati, esportati e immagazzinati nell’anno precedente;
b. la quantità e il genere di tutte le sostanze nocive scaricate, di tutti i materiali riciclabili e non riciclabili nonché la loro composizione e le quantità immagazzinate nell’anno precedente;
c. le informazioni sul trasferimento e su eventuali trattamenti successivi degli apparecchi e dei componenti di cui alla lettera a e delle frazioni recuperate di cui alla lettera b.
3 L’UFAM può ordinare l’obbligo di notifica di ulteriori dati rilevanti ai fini dell’esecuzione.