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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 17 pagine
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2. sono economicamente sostenibili per un’azienda media ed economicamente sana del settore in questione.
Sezione 2: Informazione, restituzione, ripresa e smaltimento
Art. 4 Obbligo di etichettatura e d’informazione
1 I fabbricanti devono garantire che sugli apparecchi venga apposto, in modo visibile, leggibile e duraturo, quale indicazione relativa allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata, il simbolo seguente:
2 I commercianti, contro l’apposizione del simbolo sugli apparecchi, hanno secondo il capoverso 1 la possibilità di apporre il simbolo sia sull’imballaggio che sulle istruzioni per l’uso dell’apparecchio.
3 Chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve indicare nei propri punti di vendita che gli apparecchi e i componenti vengono ripresi e smaltiti gratuitamente.
Art. 5 Obbligo di restituzione
Chi intende disfarsi di un apparecchio o di un componente deve restituirlo a un commerciante, a un fabbricante o a un’azienda di smaltimento. È ammessa anche la restituzione ai centri pubblici di raccolta che offrono questo servizio per gli apparecchi o per i loro componenti.
Art. 6 Obbligo di ripresa
1 I fabbricanti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi e i loro componenti appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate.
2 I commercianti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi e i loro componenti che figurano nel loro assortimento.
3 I commercianti al dettaglio e i fabbricanti che forniscono apparecchi agli utenti finali devono riprendere gratuitamente nei loro punti di vendita durante l’orario di apertura gli apparecchi e i loro componenti che figurano nel loro assortimento.
4 L’obbligo di ripresa gratuita dei componenti secondo i capoversi 1-3 sussiste solo nei confronti degli utenti finali. Chi è soggetto all’obbligo di ripresa