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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 17 pagine

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b. sul peso complessivo degli apparecchi soggetti al pagamento della tassa immessi sul mercato nell’anno precedente e sull’ammontare delle tasse riscosse;

c. sulla dichiarazione sull’impiego della tassa, suddivisa per:

1. le diverse attività di smaltimento (raccolta, trasporto, trattamento),

2. le attività d’informazione, il rimborso della tassa,

3. le altre attività proprie nell’ambito dell’esecuzione del mandato ricevuto dell’UFAM,

4. le spese dell’UFAM, e

5. la costituzione di riserve;

d. il peso complessivo degli apparecchi per i quali sono state versate indennità per il trasporto o il trattamento secondo l’articolo 15 lettera b;

e. un elenco dei fabbricanti soggetti al pagamento della tassa;

f. le spese e le attività in relazione al gruppo di esperti.

4 L’organizzazione privata pubblica il rapporto previa autorizzazione dell’UFAM.

Art. 23 Costituzione del comitato di esperti

1 Il gruppo di esperti si compone di:

a. due rappresentanti ciascuno per le associazioni delle aziende di smaltimento, dei fabbricanti, dei commercianti e dei commercianti al dettaglio.

b. un rappresentante ciascuno per i Cantoni, per le associazioni dei trasportatori, dei Comuni e di tutela dei consumatori.

2 Le associazioni sono responsabili della nomina dei propri rappresentanti per un anno. La rappresentanza cantonale si modifica annualmente e nell’adeguato rispetto delle regioni linguistiche.

3 L’UFAM può, oltre a quanto stabilito al capoverso 1, nominare un massimo di tre membri ulteriori rappresentanti degli attori interessati.

Art. 24 Compiti del comitato di esperti

1 Il gruppo di esperti fornisce all’UFAM raccomandazioni motivate su:

a. l’esenzione dall’obbligo di pagare la tassa per le domande presentate secondo l’articolo 11;

b. l’ammontare della tassa per i rispettivi generi di apparecchi;