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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 17 pagine

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f. dispone di mezzi propri a sufficienza per coprire tutti i costi di smaltimento per un periodo di un anno.

2 L’esenzione è valida di volta in volta per un massimo di cinque anni. I fabbricanti devono presentare la domanda attraverso la loro organizzazione di categoria fino al 31 marzo. L’UFAM decide fino al 30 settembre dell’anno precedente sull’esenzione per l’anno successivo.

3Ogni anno, l’organizzazione di categoria dei fabbricanti esentati dall’obbligo di pagare la tassa deve presentare entro il 30 giugno all’organizzazione privata un rapporto annuale sull’andamento degli affari, nel rispetto del segreto d’affari e di fabbricazione, che illustri le attività svolte nell’anno precedente. Per quanto concerne il contenuto del rapporto annuale delle attività, si applica per analogia l’articolo 22 capoverso 3 lettere a, b, d ed e.

4 I fabbricanti, se esentati dall’obbligo di pagare la tassa secondo il capoverso 1, non sono assoggettati alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 14-18, alle disposizioni contenute nella sezione 4 e di cui all’articolo 30.

Art. 12 Ammontare della tassa

1 La tassa deve essere pagata una tantum per ogni apparecchio e per ogni componente messo in commercio separatamente. Essa è fissata nel modo seguente:

a. varia da un minimo di 0,01 a un massimo di 7 franchi IVA esclusa per chilogrammo di apparecchio;

b. in via eccezionale può raggiungere 40 franchi se i costi di smaltimento sono più elevati del solito a causa del tenore di sostanze nocive o delle proprietà pericolose degli apparecchi.

2 Gli apparecchi e i componenti messi in commercio separatamente che non generano costi di smaltimento devono essere esentati dalla tassa.

3 Il DATEC fissa l’ammontare della tassa sulla scorta dei costi presumibili delle attività di cui all’articolo 15 e lo verifica periodicamente. Il Dipartimento tiene conto della presa di posizione dell’UFAM secondo l’articolo 26 capoverso 3 come pure delle raccomandazioni del gruppo di esperti secondo l’articolo 24 e fornisce le basi per il calcolo dell’ammontare della tassa.

Art. 13 Obbligo di notifica

1 Chi è soggetto all’obbligo di pagare la tassa deve notificare la quantità e il peso complessivo degli apparecchi e dei componenti immessi separatamente sul mercato all’organizzazione privata di cui all’articolo 19, secondo le disposizioni della stessa. La notifica avviene mensilmente nella misura in cui l’organizzazione privata non concordi un altro intervallo temporale con chi è soggetto all’obbligo di pagare la tassa.