Progetto
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 17 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
2 La presente ordinanza si applica agli apparecchi incorporati in costruzioni, veicoli o altri oggetti soltanto se la loro estrazione è possibile con un onere proporzionato e il loro riciclaggio è opportuno secondo lo stato della tecnica.
3 Per gli apparecchi concepiti esclusivamente per l’uso lavorativo o commerciale si applicano esclusivamente le prescrizioni sullo smaltimento di cui all’articolo 9 nonché le prescrizioni sugli obblighi di notifica di cui agli articoli 13 e 29.
4 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) definisce concretamente gli apparecchi e i loro componenti secondo i capoversi da 1 a 3.
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza per:
a. apparecchi si intendono gli apparecchi elettrici ed elettronici che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e gli apparecchi di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi, progettati per una tensione massima di 1000 volt per la corrente alternata e di 1500 volt per la corrente continua;
b. componenti si intendono le parti elettriche ed elettroniche di apparecchi indispensabili per il funzionamento degli stessi;
c. fabbricanti si intendono persone fisiche o giuridiche che fabbricano apparecchi a titolo professionale o commerciale o che li importano per la fornitura a titolo commerciale;
d. commercianti si intendono persone fisiche o giuridiche che acquistano apparecchi in Svizzera e li forniscono a titolo commerciale;
e. commercianti al dettaglio si intendono i commercianti che forniscono gli apparecchi a titolo commerciale esclusivamente all’utente finale;
f. centri pubblici di raccolta si intendono centri o eventi di raccolta gestiti dalla collettività o da privati per conto della collettività;
g. aziende di smaltimento si intendono le aziende che prendono in consegna apparecchi e componenti a scopo di smaltimento ad eccezione dei centri pubblici di raccolta, dei trasportatori e di chi è soggetto all’obbligo di ripresa;
h. stato della tecnica si intende il corrente stato di sviluppo dei processi, dell’attrezzatura e delle operazioni che:
1. sono stati sperimentati con successo su impianti o attività comparabili in Svizzera o all’estero o che sono stati impiegati con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicati ad altri impianti, e