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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 17 pagine

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Art. 18 Procedura

1 L’organizzazione privata di cui all’articolo 19 emana, su richiesta, una decisione sull’esenzione dell’obbligo di pagare la tassa, secondo l’articolo 12 capoverso 2. La decisione deve essere prima presentata all’UFAM per approvazione.

2 In caso di controversia sulla fattura secondo l’articolo 14, l’organizzazione privata emana una decisione relativa alla tassa.

3 L’organizzazione statuisce sulle domande di indennità e di rimborsi di tasse a terzi mediante decisione.

4 Le procedure sono rette dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.

Sezione 4: Organizzazione privata e gruppo di esperti

Art. 19 Mandato all’organizzazione privata

1 L’UFAM affida a un’organizzazione privata idonea la riscossione, l’amministrazione e l’impiego della tassa.

2 L’organizzazione privata è idonea in particolare:

a. se ha la sua sede sociale in Svizzera;

b. se è economicamente indipendente dall’intero settore interessato; in particolare né l’organizzazione privata né i suoi collaboratori quadro possono svolgere attività economiche nell’ambito della fabbricazione, importazione o esportazione, vendita o smaltimento di apparecchi e di componenti o detenere partecipazioni economiche in tali imprese;

c. se i mezzi propri di cui dispone sono sufficienti.

3 L’UFAM stipula di volta in volta per un periodo di cinque anni un contratto con l’organizzazione privata. Questo disciplina in particolare la quota della tassa che l’organizzazione può esigere per le proprie attività così come le condizioni e le conseguenze di una risoluzione anticipata del contratto.

Art. 20 Disposizioni per l’organizzazione privata

L’organizzazione privata deve adempiere in particolare le seguenti disposizioni:

a. deve istituire ed eseguire adeguati controlli interni della direzione e affidare la verifica dei risultati dei controlli interni e la revisione a