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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 17 pagine
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Art. 34 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell’allegato.
Art. 35 Disposizioni transitorie
1 Chi è soggetto all’obbligo di ripresa e nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2022 non assicura lo smaltimento degli apparecchi versando contributi finanziari a un sistema di finanziamento privato, deve:
a. provvedere a proprie spese a far smaltire gli apparecchi ripresi;
b. indicare in modo chiaro e in posizione ben visibile nei punti di vendita che gli apparecchi vengono ripresi e smaltiti; e
c. registrare la quantità di apparecchi venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti la consegna degli apparecchi in vista dello smaltimento; su richiesta, l’UFAM e i Cantoni devono poter consultare i documenti degli ultimi cinque anni.
2 L’articolo 11 entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3 Gli articoli 10 e 12-14, l’articolo 15 lettere a-d e f-k nonché gli articoli 16- 18 della presente ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
4 Gli articoli 4-6, 9 e 31 si applicano agli strumenti medici, agli strumenti di sorveglianza e di controllo, ai distributori automatici e ai pannelli fotovoltaici dal 1° gennaio 2023.
Art. 36 Entrata in vigore
La presente ordinanza, fatto salvo l’articolo 35, entra in vigore il 1° luglio 2021.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Guy Pamelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr