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Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 35 pagine
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Allegato 4a (art. 28 cpv. 1)
Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale
N. 1.2
l’obiettivo individuale delle emissioni medie di CO2 per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:
obiettivo individuale del parco veicoli nuovi: z + a · (Mi,t – Mt-2) g CO2/km; z: obiettivo relativo alle emissioni di CO2 secondo l’articolo 10 capover-
so 4 della legge sul CO2 e articolo 17b della presente ordinanza;
automobili: 118 g CO2/km
autofurgoni e trattori a sella leggeri: 186 g CO2/km
a: coefficiente angolare della retta del valore limite:
automobili: 0,0333
autofurgoni e trattori a sella leggeri: 0,096
m: peso a vuoto dell’automobile rispettivamente dell’autofurgone o del
trattore a sella leggero in kg (art. 24 e 25)
Mi,t: peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o
dei trattori a sella leggeri del grande importatore immatricolati per la prima volta nell’anno di riferimento, arrotondato a tre cifre decimali Mt-2: peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o
dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno civile precedente l’anno di riferimento