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Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 35 pagine

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b. dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù:

1. della deroga all’obbligo di partecipare al SSQE secondo l’articolo 41 o in seguito a uscite dal SSQE secondo l’articolo 43a;

2. di adeguamenti secondo l’articolo 46b;

3. di un rapporto di monitoraggio incompleto o errato (art. 52 cpv. 8).

3Se la quantità dei diritti di emissione di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine:

a. ai gestori di cui all’articolo 46a che fanno parte del SSQE da almeno un intero anno civile;

b. ai gestori di cui all’articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE l’anno precedente;

c. ai gestori di impianti con adeguamenti delle assegnazioni a titolo gratuito secondo l’articolo 46b;

d. ai gestori di impianti di cui all’articolo 46a, che sono entrati a far parte del SSQE nell’anno interessato.

4Se all’interno di un gruppo di cui al capoverso 3 lettere a, b o d, i diritti non possono essere pienamente soddisfatti, per l’assegnazione dei diritti di emissione ai singoli gestori è determinante il momento della messa in esercizio degli impianti. Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all’interno del gruppo secondo il capoverso 3 lettera c, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità di diritti di emissione da assegnare ai singoli gestori.

Art. 46 cpv. 2

2Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione disponibili dedotta la quantità di cui all’articolo 45 capoverso 2 lettera a, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità assegnata ai singoli gestori.

Art. 46a Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di

impianti che partecipano per la prima volta al SSQE e per gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione

1Un gestore di impianti che partecipa per la prima volta al SSQE riceve a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE diritti di emissione a titolo gratuito dalla quantità di cui all’articolo 45 capoverso 2.

2Un gestore che già partecipa al SSQE e mette in esercizio un’ulteriore unità determinante per l’assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione (elemento di assegnazione), riceve a partire dal momento della messa in esercizio diritti di emissione a titolo gratuito dalla quantità di cui all’articolo 45 capoverso 2.