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Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 35 pagine
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d. a partire dal 1° gennaio 2022: a 120 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2020 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 67 per cento di quelle del 1990.
Art. 95 Prova del versamento della tassa
Chi commercia in combustibili di cui all’articolo 93 deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti la quantità di combustibile soggetta alla tassa sul CO2 e l’aliquota applicata per la tassa.
Art. 96a cpv. 2 lett. e
2Ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 32a della legge sul CO2 se:
e. attua le misure entro il 2021;
Art. 97 cpv. 2 lett. b e cpv. 3
2Deve contenere:
b. Abrogato
3L’AFD può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono esserle presentate su sua richiesta le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.
Art. 98b cpv. 1, lett. h -j e cpv. 3bis
1I gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione presentano la domanda di rimborso entro il 30 giugno all’attenzione delle autorità esecutive. La domanda deve contenere in particolare:
h. abrogato
i. abrogato
j. la conferma che per l’esercizio di impianti di cogenerazione sono stati utilizzati combustibili assoggettati alla tassa nonché l’aliquota della tassa sul CO2 applicata.
3bisAll’AFD devono essere presentate, su sua richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.
Art. 99 cpv. 1bise 4
1bisL’AFD può accordare sulla base della quantità acquistata il rimborso della tassa per combustibili non utilizzati a scopo energetico, purché le condizioni aziendali del richiedente non suscitino dubbi sull’utilizzazione a scopo non energetico e il richie-