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Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 35 pagine
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Art. 52 cpv. 1 e 8
1I partecipanti al SSQE presentano annualmente all’autorità competente di cui all’allegato 14 un rapporto di monitoraggio entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o approvato dall’UFAM.
8Se nel rapporto di monitoraggio i dati necessari per un adeguamento secondo l’articolo 46b sono errati o incompleti, l’UFAM stabilisce una scadenza adeguata affinché possano essere riveduti. Se il rapporto di monitoraggio non è corretto o completato entra tale scadenza, per gli elementi di assegnazione in questione i diritti di emissione non sono assegnati a titolo gratuito per l’anno corrispondente.
Titolo prima dell’art. 55
Sezione 4: Obbligo di consegna di diritti di emissione
Art. 55 cpv. 1, 2 e 2bis
1I gestori di impianti consegnano annualmente all’UFAM i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti considerati.
2Gli operatori di aeromobili consegnano annualmente all’autorità competente di cui all’allegato 14 i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni di CO2 rilevate nel quadro dell’articolo 52 dall’operatore di aeromobili.
2bisSe un operatore di aeromobili deve adempiere obblighi sia nel SSQE della Svizzera sia nel SSQE dell’UE, l’UFAM, per l’operatore che amministra, computa i diritti di emissione consegnati prima ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dal SSQE europeo.
Art. 55b–55d
Abrogato
Art. 56 cpv. 1 e 3
1Se un partecipante al SSQE non adempie all’obbligo di consegna dei diritti di emissione entro il termine stabilito, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 21 della legge sul CO2.
3I diritti di emissione mancanti non consegnati dal partecipante al SSQE entro il 31 gennaio dell’anno successivo sono detratti dai diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito in quell’anno.
Art. 60 cpv. 4
4L’UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica sul rilascio di attestati e di diritti di emissione.